L’asseverazione della congruità della spesa ammessa al superbonus e agli altri interventi di risparmio energetico, deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari DEI o ai prezzari regionali, sia rispetto al DM 14 febbraio 2022, DM costi massimi.

E’ questo uno dei principali chiarimenti forniti dal Ministero della transizione ecologica in una delle Faq pubblicate di recente sul portale Enea.

Il nuovo prezzario superbonus e altri interventi di risparmio energetico

Con il decreto 14 febbraio 2022 (DM Costi massimi), il Ministero della Transizione ecologica, ha fissato i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per risparmio energetico.

Costi massimi intesi quali prezzario da considerare per gli interventi di risparmio energetico:

  • superbonus 110%
  • ecobonus “ordinario”,
  • bonus ristrutturazione 50% e
  • bonus facciate.

Queste ultime due agevolazioni sono attratte dall’applicazione del nuovo prezzario se gli interventi effettuati sono  influenti dal punto di vista termico.

I tecnici incaricati devono considerare i nuovi massimali di costi per stilare il computo metrico dei lavori ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Il tutto finalizzato alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Per il superbonus, l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Il decreto in parola, è entrato in vigore in data 15 aprile.

L’asseverazione dei costi. Indicazioni del Mite

Nei giorni scorsi il Mite ha pubblicato alcune Faq proprio sull’applicazione dei nuovi massimali previsti dal decreto 14 febbraio 2022.

Nello specifico, in una Faq è stato chiesto al Ministero competente quale sia la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi.

Ebbene, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui quanto indicato dal comma 13- bis dell’articolo 119 del medesimo DL.

Dunque, si deve fare riferimento:

  • ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi(ai Prezziari DEI o ai prezzari regionali);
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).

Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari DEI o prezzari regionali, sia rispetto al DM costi massimi.

Da qui (Fonte Faq Mite):

  • il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione);
  • il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni.

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra  quella derivante dai due controlli e  la spesa sostenuta.

Conclusioni

Attenzione, il Mite precisa che fermi restando i limiti massimi previsti dalle specifiche discipline a cui gli interventi fanno riferimento, l’ammontare delle detrazioni concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell’IVA, delle prestazioni professionali e di altri costi ammissibili dalle specifiche normative di riferimento (visto di conformità etc.).