Sia il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, sia la Legge di bilancio 2023 hanno modificato il superbonus condomini. Le modifiche hanno interessato pure i lavori effettuati sugli edifici unifamiliari, anche se per i redditi più bassi, lo sconto raddoppia.

Soffermandoci sui condomini, per i lavori effettuati su tale tipo di immobili, il superbonus ha subito un forte ridimensionamento. Infatti, già dal 2023, l’agevolazione passa dal 110% al 90%. Prima dell’intervento del decreto Aiuti-quater, le scadenze e le percentuali agevolative del superbonus erano le seguenti: 110% per le spese 2022 e 2023, 70% per le spese sostenute nell’anno 2024; 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Le stesse scadenze e percentuali valgono rispetto ai lavori effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (si pensi a un immobile con 4 appartamenti di un unico proprietario), anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Detto ciò, per i lavori condominiali, il legislatore prevede ancora la possibilità di sfruttare il superbonus 110 pieno ossia al 110%, subordinandolo a specifiche verifica rispetto a due variabili quali: la data di presentazione della CILAS e la data della delibera assembleare di approvazione dei lavori.

Attenzione, per provare la data della delibera assembleare serve uno specifico documento. Ecco di cosa si tratta.

Il superbonus condomini. Cosa cambia con il decreto Aiuti-quater e con  la Legge di bilancio 2023?

Dopo l’intervento del decreto Aiuti-quater, i lavori condominiali potranno essere agevolati con il superbonus 110 sulla base delle seguenti scadenze e aliquote.

  • 90% per le spese 2023 (non più al 110-vedi premessa);
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Le stesse scadenze e limiti percentuali valgono rispetto ai lavori effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Con il decreto citato è ancora possibile prendere il superbonus condomini al 110% e non al 90% se:

  • la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori adottata in data antecedente al 25 novembre 2022

Per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, rileva solo la data di presentazione della CILAS (entro il 25 novembre).

In aggiunta a quanto appena detto, la Legge di bilancio 2023, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, dispone che si prenderà il superbonus condomini al 110% non il 90% con:

  • CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • delibera assembleare entro il 18 novembre 2022.

Attestazione delibera assembleare. Quali documenti servono?

Per provare che la delibera assembleare sia effettivamente in essere da prima del 25 novembre/18 novembre, bisogna essere in possesso di uno specifico documento.

Infatti, con uno emendamento alla Legge di bilancio 2023, si dispone che:

tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea”.

Dunque, per provare che la delibera è stata approvata entro il 25/18 novembre, servirà la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ossia l’attestazione dell’amministratore del condominio oppure in assenza di amministratore (vedi condominio minimo), la dichiarazione del condomino che ha preseduto l’assemblea.