L’ingarbugliata disciplina in cui si trova oggi il superbonus 110% ha portato pesanti conseguenze per tutto il settore edile e per i proprietari di immobili che intendevano godere del beneficio.

Il legislatore ha riscritto le scadenze e modificato, in alcuni casi, anche la percentuale di detrazione (ad esempio per i lavori fatti sul condominio). A ciò si aggiunge anche l’incertezza sul futuro della misura. Infatti, il 25 settembre 2022 gli italiani saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo Parlamento. A ciò seguirà la formazione del nuovo governo che sostituirà quello uscente guidato da Mario Draghi.

Già quest’ultimo aveva espresso contrarietà alla proroga del beneficio ritenendo il superbonus uno strumento che non ha portato i frutti sperati. Inoltre le attuali forze politiche impegnate con i propri programmi elettorali non sembrano dare priorità a questa potenziata detrazione fiscale.

In questo clima, quindi, pochissimi sono coloro che decidono di avviare lavori da 110. Inoltre molti cantieri sono oggi fermi a causa delle difficoltà riscontrate nelle pratiche di cessione del credito ed anche in virtù del caro prezzi.

Superbonus fino al 2025 per il condominio

Per il superbonus 110 condominiale oltre a prorogare la misura fino al 2025, la legge di bilancio 2022 ne ha modificato anche la percentuale di detrazione. In pratica possiamo parlare di bonus 110 solo per spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Per le spese 2024 e 2025, invece, la percentuale di detrazione scende.

In dettaglio per i lavori condominiali il calendario scadenze aggiornato con le nuove percentuali di detrazione è questo:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Edificio con due, tre o quattro appartamenti

Identico calendario e stesse percentuali viste per il condominio valgono anche per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per i lavori effettuati su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.

Ciò anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

E’ il caso, ad esempio, di un immobile formato da due appartamenti ognuno con la sua distinzione catastale (quindi, sub 1 e sub 2) ed anche se di proprietà dello stesso soggetto o in comproprietà tra più soggetti.

Anche in questi casi, pertanto, il superbonus è:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Di tempo, dunque, ne resta ancora per beneficiare di questo sgravio fiscale.

Superbonus per villette, scadenza breve

Molto più breve, invece, la scadenze del superbonus per i lavori fatti sulle villette unifamiliari. Senza toccare la percentuale di detrazione (che resta al 110%), il beneficio spetta fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Tuttavia, spetta anche per le spese fatte entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (c.d. SAL 30%).

Questo significa che se al 30 settembre 2022 non si raggiunge un SAL del 30%, il beneficio si ferma alle spese fatte entro la fine del mese di giugno scorso. Molto importante in questo caso fare il riferimento alla data di presentazione della CILAS, ossia il documento da presentare al comune per l’inizio dei lavoro.

Bonus 110 per Onlus, Iacp e associazioni sportive

Se poi trattasi di lavori effettuati dagli Iacp, ossia case popolari (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, il super bonus spetta a fronte di spese fatte entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Stesse scadenze di cui sopra anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

Infine, scadenza al 30 giugno 2022 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e al 31 dicembre 2025 per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

In tutti questi casi, comunque, resta ferma la percentuale di detrazione al 110%. Ad ogni modo tutte le attuali scadenze sono riepilogate anche nella sezione dedicata dall’Agenzia Entrate al superbonus sul proprio sito istituzione.