Il DL 176/2022, decreto aiuti-quater, ha profondamento modificato il superbonus 2023  tagliandolo dal 110% al 90% già dal 2023. Tuttavia, con CILAS presentata entro il 25 novembre, è ancora possibile prendere il 110 pieno sulle spese sostenute per i lavori anche se pagate nel 2023.

Nel complesso, per i lavori su edifici e villette unifamiliari, il superbonus anziché terminare entro fine anno 2022, avrà ancora un anno di vita, ma spetterà solo a determinate condizioni, anche reddituali. Per i lavori su edifici condominiali, la rimodulazione dell’agevolazione viene anticipata di un anno; nello specifico per i lavori condominiali il superbonus spetterà al: 90% per le spese 2023 (non più al 110), poi, come già era previsto, 70% per le spese sostenute nell’anno 2024; 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Le stesse scadenze e percentuali valgono rispetto ai lavori effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

In fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater, potrebbero arrivare delle novità.

Superbonus. Le novità del decreto Aiuti-quater

Come anticipato in premessa, in alcuni casi, il superbonus continuerà ad applicarsi nella misura piena del 110%. In particolare, tale possibilità riguarda sia i lavori:

  • condominiali sia
  • quelli su villette ed edifici unifamiliari.

Compresi i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Nei fatti, si prende il 110 pieno se la CILAS è stata presentata entro la data del 25 novembre. Tale condizione vale anche per per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari: funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno. Si pensi alle villette a schiera.

Per i lavori di demolizione e di ricostruzione, rileva la data di avvio delle relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo (non sono fatti in CILA). Dunque, entro il 25 novembre deve risultare presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per i lavori condominiali, è richiesta un’ulteriore condizione. In particolare, è necessario anche che, la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.

Inoltre, possono sfruttare il 110 pieno fino al 31 marzo 2023, i proprietari di edifici e villette unifamiliari con lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30 per cento entro il 30 settembre 2022.

Cosa potrebbe cambiare a breve?

In fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater, potrebbero esserci delle novità.

In particolare, potrebbero essere approvati degli emendamenti con i quali spostare il suddetto termine del 25 novembre (scadenza presentazione CILAS per prendere il 110 pieno) al 31 dicembre 2022 o anche oltre.

Si tratterebbe di una novità che consentirebbe a molti contribuenti che intendono avviare dei lavori superbonus, di poter sfruttare l’aliquota piena del 110%. Novità, potrebbero riguardare anche il superbonus per gli edifici unifamiliari.

Dal 2023, dopo l’intervento del decreto Aiuti-quater, i contribuenti potranno sfruttare il superbonus al 90% solo se:

  • titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (Usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
  • la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.

La novità potrebbe riguardare la cancellazione della condizione di “abitazione principale”.