Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti quater, in vigore la novità nella cessione del credito supebonus. In sintesi, è’ introdotta la possibilità, per i cessionari, di utilizzare il credito in 10 anni, invece, che in quatto o cinque (a seconda dell’anno a cui si riferisca la spesa per i lavori).

La cosa, tuttavia, non interessa tutti, o meglio tutte le pratiche.

Ma andiamo con ordine per capire come funziona. Il supebonus (come nato) si sostanzia in una detrazione fiscale del 110% su spese fatte a fronte dei c.

d. lavori trainanti e trainati. Lo sgravio fiscale è ripartito in 4 quota annuali di pari importo (oppure 5 quote se trattasi di spesa fatte prima del 2022).

Tuttavia, in luogo della detrazione, il committente può optare per:

  • lo sconto in fattura, concesso dall’impresa che fa i lavori. Quest’ultima a fronte dello sconto matura un credito d’imposta pari proprio alla detrazione fiscale (110%) che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
  • oppure per la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che fa i lavori ed incluse le banche. Chi acquista il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo.

Ricordiamo che, il decreto Aiuti quater, è intervenuto con modifiche anche alla percentuale di detrazione. Ad esempio, per lavori condominiale il superbonus, per le spese 2023, non sarà più del 110% ma del 90%. Trovi qui spiegate le ultime novità sul superbonus.

Superbonus, la cessione del credito si spalma in 10 anni

Tornando al funzionamento della cessione del credito, il cessionario, ossia chi acquista il credito, lo utilizza nelle stesse quote previste per la detrazione. Pertanto, quattro quote annuali di pari importo oppure cinque a seconda dell’anno a cui la spesa si riferisce).

Ed è qui che è intervenuto proprio il decreto Aiuti quater, che con l’art. 9, prevede la facoltà per il cessionario di spalmare l’utilizzo del credito, in 10 quote annuali di pari importo.

Questa possibilità, tuttavia, è valida sono per quelle cessioni del credito la cui comunicazione di opzione sia stata inviata entro il 31 ottobre 2022.

Per sfruttare questa chance, il cessionario dovrà inviare, all’Agenzia Entrate, apposita richiesta telematica con le modalità che saranno definite con futuro provvedimento dell’Agenzia stessa. Resta fermo che la quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Con questa misura si permette di sbloccare lo stallo dei cassetti fiscali intasati da crediti che i cessionari non accettano avendo raggiunto già il plafond di imposte compensabili (c.d. capienza fiscale). Le banche stesse ritorneranno ad essere favorevoli ad accettare nuove pratiche di cessione del credito, potendo poi contare sulla possibilità di utilizzare il credito per compensare imposte su più anni.