Per dei lavori fatti su un immobile di mia proprietà, tra novembre e dicembre 2020, ho beneficiato del superbonus 110% con cessione della detrazione a me spettante. Nel 2021, sempre sullo stesso immobile vorrei effettuare ulteriori lavori rientranti nel 110%. A tal proposito, è possibile nuovamente beneficare del superbonus o  l’esecuzione di un precedente intervento è da ostacolo? Se non lo è, i limiti di spesa max detraibili terranno conto dei precedenti lavori o si rigenerano?

Il superbonus 110%

Il superbonus 110% permette di scaricare dalle tasse le spese per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati su immobili residenziali.

Tali spese sono scaricabili in dichiarazione dei redditi nella misura del 110%. Ad esempio, se sostengo una spesa pari a 30.000 potuto scaricare un importo pari a 33.000. Dunque più di quanto effettivamente ho speso. Tuttavia la detrazione può avvenire in 5 quote annuali di pari importo. Ciò comporta che per beneficiarne appieno dobbiamo avere un’imposta Irpef da pagare piuttosto elevata. Di conseguenza avere dei redditi che rientrano negli scaglioni più alti.

Detto ciò, rientrano nel 110% i c.d interventi trainanti ossia:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

Se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

E’ agevolata anche la sostituzione della caldaia a gasolio.

Attenzione, gli interventi appena citati, devono essere realizzati: su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono agevolati anche gli immobili ad uso promiscuo.

I soggetti beneficiari

Il superbonus può essere richiesto da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

L’opzione per lo sconto

Come visto sopra la detrazione superbonus deve essere suddivisa in 5 quote annuali di pari importo. Dunque con una spesa sostenuta nel 2020, la detrazione sarà da inserire nella dichiarazione periodo d’imposta 2020, 21-22-23-24. Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione opera in 4 quote annuali.

Parliamo delle spese 2022 perché la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha prorogato il superbonus fino al 30 giugno 2022. Rileva la data di sostenimento della spesa. La proroga arriva fino al 31 dicembre 2022 per per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. Detto ciò, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o la cessione della detrazione.

Con lo sconto in fattura, il fornitore se d’accordo, anziché essere pagato applica direttamente uno sconto che può essere pari al corrispettivo dovuto per i lavori. Infatti è ammesso anche uno sconto parziale. Il fornitore, in cambio, riceve un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante al contribuente che utilizzerà per pagare tasse e contributi in F24.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Tale indicazione è stata ribadita nella circolare n°24/E 2020.

Ad ogni modo, colui che applica alo sconto può cedere il credito anche a soggetti terzi quali banche e altri intermediari finanziari.

La cessione della detrazione

Con la cessione della detrazione invece, il contribuente sostiene il corrispettivo indicato in fattura e matura il diritto alla detrazione del 110%. Dopodiché può optare la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta, nei confronti.

  • del fornitore che ha effettuato i lavori;
  • di banche e altri intermediari finanziari;
  • di altre imprese o soggetti privati anche se non hanno nulla a che fare con l’esecuzione dei lavori.

Anche per tali soggetti è ammessa è ammesso cedere ulteriormente il credito.

Attenzione:

  • ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus è necessaria l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Su tale ultimo punto, l’asseverazione da parte dei tecnici quali ingegneri geometri ecc., avviene sulla base del  decreto requisiti e del decreto asseverazioni.

La risposta al lettore:  superbonus 110% in più anni consecutivi con prosecuzione dei lavori

Fatta tale doverosa ricostruzione, in merito al quesito su esposto, vale quando segue.

Se gli interventi realizzati nel 2021 rappresentano una prosecuzione di quelli iniziati nel 2020 allora ai fini della verifica della spesa max detraibile occorre tenere conto anche delle spese 2020.

Di conseguenza, si avrà diritto alla detrazione solo per la parte di spesa residua rispetto ai limiti fissati dal D.L. 34/2020, art.119, per quello specifico intervento.

In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (Circolare n°24/e 2020).

L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Lavori 2020 e lavori 2021: ripetizione superbonus 110% anche per più anni consecutivi

Tuttavia, se i lavori 2021 non sono una continuazione di quelle fatti nel 2020, ad esempio:

  • nel 2020 ho sostituito l’impianto di climatizzazione invernale e
  • nel 2021 ho fatto un interventi di isolamento termico (cappotto),

allora, nel 2021 potrò beneficiare del superbonus 110%. Sfruttando tutto il plafond di spesa previsto per tale tipo di intervento.

In particolare:

  1. euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
  2. 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
  3. 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobili.

Per tali spese potrò beneficiare della detrazione, della cessione o dello sconto.