Il superbonus spetta anche per l’immobile da destinare in parte a studio professionale e in parte ad abitazione. In tale caso, la detrazione si calcola sul 50% delle spese sostenute. Il professionista titolare dell’immobile, un ingegnere, potrà occuparsi direttamente delle asseverazioni e certificazioni per la fruizione dell’agevolazione. Senza rivolgersi a terzi estranei ai lavori. L’obbligo di estraneità ai lavori, sussiste invece per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica, A.P.E.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 198 del 22 marzo 2021.

Il superbonus 110% per l’immobile del professionista

Il superbonus, ex art.119 del D.L. 34/2020, è una detrazione del 110% che premia gli interventi di riduzione del rischio sismico e di risparmio energetico. Ad esempio rientrano tra gli interventi agevolati: il cappotto termico, la sostituzione della caldaia, degli infissi ecc. Interventi che devono essere effettuati su immobili residenziali e non di impresa/professione. Imprese e professionisti possono beneficiare del superbonus solo per l’immobile della propria sfera privata ossia per l’immobile destinato ad uso residenziale. Sono esclusi gli immobili:

  • strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • beni patrimoniali d’impresa.

Gli immobili agevolati

Gli interventi agevolati devono essere effettuati su: parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni rientrano tra i beneficiari del 110%. Solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

In tal caso, la detrazione spetta in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni: a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero siano beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Dunque, ad esempio, se l’edifico condominiale di cui fa parte lo studio del professionista è oggetto di lavori, anche quest’ultimo beneficia del 110%, per le spese a cui ha partecipato e riguardanti interventi sulle parti comuni condominiali.

Si deve trattare di interventi trainanti:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici
  • plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Il superbonus 110% per l’immobile del professionista

Può accadere che lo stesso immobile sia destinato in parte ad abitazione e in parte all’attività professionale/di impresa. In tale caso è corretto parlare di immobile ad uso promiscuo. Su tale aspetto l’Agenzia delle entrate si è espressa più volte, richiamando i principi già espressi nel tempo in relazione ai lavori di ristrutturazione.

Ad esempio con la risposta n°570 del 9 dicembre 2020, è stato chiarito che per gli immobili ad uso promiscuo, il 110% si applica sulla metà della spesa sostenuta. Su una spesa di 50.000 €, possiamo richiedere il 110% sulla metà ossia su 25.000 €.

Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Superbonus 110%: detrazione a metà per gli immobili ad uso promiscuo.

La risposta n°198: immobile del professionista e asseverazioni dirette

La risposta n° 198 prende spunto da apposita istanza di interpello con la quale un professionista, nel specifico un ingegnere, ha chiesto chiarimenti sulla spettanza del superbonus 110% per una villa da ristrutturare. La villa sarà destinata in parte ad abitazione e in parte, un solo vano, a studio professionale.

Dunque, parliamo di un immobile ad uso promiscuo.

Nello specifico i lavori per i quali vorrebbe accedere al superbonus 110% sono i seguenti: rifacimento del cappotto termico sulle superfici opache verticali e isolamento delle superfici orizzontali racchiudenti l’involucro, installazione di una caldaia a condensazione in sostituzione del generatore e lavori di miglioramento sismico.  Oltre a chiedere conferma sulla spettanza delle detrazioni per l’immobile ad uso promiscuo, vuole sapere se può occuparsi in prima persona delle asseverazioni e delle certificazioni richieste dalla normativa. Essendo un ingegnere libero professionista, regolarmente iscritto al relativo albo professionale.

 

Su tale aspetto si ricorda che:

  • ai fini dell’opzione per la cessione del superbonus  o per lo sconto in fattura è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le asseverazioni per il superbonus 110%

Nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/e 2020, è specificato che, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto è necessario richiedere:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Per gli interventi di risparmio energetico, compresi quelli ammessi al superbonus 110%, i decreti da considerare sono:
• il decreto requisiti tecnici e
• il decreto asseverazioni.

Il parere dell’Agenzia delle entrate: detrazione al 50% e asseverazione diretta

In riferimento all’uso promiscuo dell’immobile, come da ricostruzione fatta nei precedenti paragrafi, il professionista potrebbe accedere al superbonus 110% limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.

Riguardo al quesito sull’asseverazione l’Agenzia ritiene che il proprietario, essendo un ingegnere, può senz’altro provvedere in prima persona a sottoscrivere: la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori, non essendoci alcuna preclusione normativa al riguardo. Secondo le precisazioni fornite dall’Enea nelle Faq, infatti, “L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale” mentre “Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013” (FAQ n. 2.A)

Circa l’estraneità ai lavori, il decreto interministeriale 6 agosto 2020, requsiti tecnici,  non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati solo a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Resta inteso, conclude l’Agenzia, che per la redazione degli Ape si applicano i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

In conclusione, l’ingegnere può occuparsi direttamente delle asseverazioni ma non dell’attestato di prestazione energetica.