Nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto Rilancio, il superbonus 110% spetta anche per gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico presistente. Questo importante chiarimento è contenuto nelle ultime FAQ pubblicate dal Governo sul portale telematico dedicato al 110%. Per beneficiare del 110%,  è necessario che sia effettuato congiuntamente un intervento di risparmio energetico o di riduzione del rischio sismico rientranti tra quelli c.d. trainanti. Per esempio l’intervento di cappotto termico dell’edificio residenziale.

Il superbonus 110%

Il superbonus 110% è stato previsto con il D.

L. 34/2020, decreto Rilancio. L’intento del Governo è quello di promuovere la ripresa del settore edile. Il superbonus consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.  Ad esempio, se sostengo una spesa pari a 50.000 €, potrò scaricare dalla tasse € 55.000 euro. La detrazione è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, 4 quote per le spese sostenute nel 2022.

Su tale ultimo punto, la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha prorogato la detrazione del 110% anche alle spese pagate nel 2022. Per la precisione fino al 30 giungo 2022.

Il termine del 30 giugno 2022 è ulteriormente prorogato:

  • al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo nonché
  • al 30 giugno 2023 per quelli effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

In alternativa alla detrazione il contribuente può optare per la cessione del credito pari alla stessa detrazione spettante. Anche in favore di imprese e privati che non hanno nulla a che vedere con l’esecuzione dei lavori. Con il consenso della ditta che segue i lavori, in alternativa alla cessione/detrazione, è possibile ottenere lo sconto in fattura. Lo sconto può essere pari al totale del corrispettivo dovuto all’impresa per l’esecuzione dei lavori.

L’impresa in cambio ottiene un credito d’imposta pari al 110% del corrispettivo scontato in fattura, da utilizzare in F24 per pagare imposte e contributi previdenziali.

Superbonus 110%: i lavori agevolati

Si distingue a monte tra lavori trainanti e lavori trainati. I primi sono agevolati al 110% anche se non sono effettuati contestualmente ad altri tipi di lavoro; al contrario,  quelli trainati prendono il 110% solo se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

In particolare, le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento devono essere effettuate: nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti.

Detto ciò, rientrano tra i lavori trainanti, quelli di:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Sono invece considerati trainati: gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013); di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Gli interventi agevolati devono essere realizzati su: parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

L’installazione dell’impianto fotovoltaico

Quale intervento trainato, il superbonus spetta anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. I sistemi di accumulo posso essere installati sia contestualmente sia successivamente rispetto all’impianto fotovoltaico.

L’installazione è agevolata se effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio,
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo,
  • edifici unifamiliari e su
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.

Detto ciò, il 110% sul fotovoltaico spetta se:

  1. l’installazione degli impianti è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  2. in caso di cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Si veda su tale passaggio la circolare, Agenzia delle entrate, n°24/E 2020.

I limiti di detrazione

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, è previsto che (comma, art.119 del D.L. 34/2020),

la detrazione di cui al comma 5 e’ riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita’ di accumulo del sistema di accumulo.

Attenzione: il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Il limite di 48.000 euro, stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, è riferito alla singola unità immobiliare.

La detrazione in parola non è cumulabile con altri incentivi pubblici o  agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Superbonus 110%: Il potenziamento del vecchio impianto fotovoltaico

Sul portale del Governo dedicato al 110%, sono state pubblicate delle FAQ su vari casi pratici. Uno dei quali riguarda il potenziamento dell’impianto fotovoltaico presistente.

Il quesito qui di interesse è il seguente:

in un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus 110% di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?

La risposta è stata affermativa. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l’impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.

In sintesi, se si esegue un intervento trainante, è possibile accedere al 110% anche per il potenziamento del vecchio impianto fotovoltaico.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate ha già ammesso il 110% per il potenziamento del fotovoltaico con la circolare n°30/E 2021.