La Legge di Bilancio 2021 ha imposto un obbligo particolare ai cantieri per i lavori da Superbonus 110%.

Superbonus, il nuovo obbligo di cantiere

Attraverso l’inserimento del nuovo comma 14 bis, nell’articolo 119 della Legge di Bilancio 2021, si introduce un importante adempimento a carico di coloro che avviano cantieri destinati a porre in essere interventi sugli immobili che accedono al Superbonus 110%.

Per tutti gli interventi di cui all’art. 119 è necessario esporre un cartello esposto presso il cantiere dove indicare:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Superbonus 110%, le novità nell’articolo 119 Legge di Bilancio 2021

Le lettere da a) a c) dell’articolo 119 Legge di Bilancio 2021 si occupano degli «interventi trainanti»:

– installazione del cappotto termico, lettera a);

– sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle parti comuni di edifici, lett.

b);

– sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle singole unità immobiliari, lett. c).

Dalla lettura dell’articolo 119 si rilevano due concetti rilevanti tra cui:

  • il concetto di accesso autonomo (modificato dalla Legge di Bilancio 2021),
  • il concetto di “indipendenza funzionale” (modificato dal Dl 104/2020).

Il comma 1 bis, articolo 119, Legge di Bilancio 2021 introduce il concetto di indipendenza funzionale. Il testo riporta la seguente dicitura:

Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

– impianti per l’approvvigionamento idrico;

– impianti per il gas;

– impianti per l’energia elettrica;

– impianto di climatizzazione invernale.

Superbonus 110%: edifici plurifamiliari indipendenti e accesso autonomo

In relazione agli interventi di riqualificazione trainanti, la disciplina sul Superbonus 110% suddivide gli immobili in due categorie:

  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi,
  • edifici composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi dall’esterno (condomini).

Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi possono essere ubicate in:

  • edifici plurifamiliari (presenza di due o più unità immobiliari a destinazione abitativa),
  • edifici unifamiliari (presenza di una sola unità immobiliare a destinazione abitativa).

Con la risoluzione 24/E/2020, il Fisco ha voluto precisare che una unità immobiliare, per essere qualificata come funzionalmente indipendente,

«deve essere provvista di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per il gas, per l’acqua, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di una proprietà esclusiva».