L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di rilascio del visto di conformità infedele in ambito del superbonus 110%.

In realtà si tratta solo di una conferma di quanto già aveva precisato il CNDCEC (Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili) nel nuovo approfondimento dedicato al beneficio fiscale (Vedi anche  Visto di conformità infedele nel superbonus 110%: in chiaro il regime sanzionatorio).

Visto di conformità nel superbonus 110%: chi lo può rilasciare

Secondo quanto previsto dalla disciplina sul superbonus 110% (art. 119 del decreto Rilancio), laddove, in luogo della detrazione fiscale si intendesse optare per lo sconto diretto in fattura o per la cessione del credito, occorre acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Il visto può essere rilasciato dagli stessi soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e, quindi:

  • dottori commercialisti
  • ragionieri, periti commerciali
  • consulenti del lavoro
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Le sanzioni in caso di visto di conformità infedele nel superbonus 110%

Nella nuova Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, dedicata al bonus 110%, l’Amministrazione finanziaria conferma che la sanzione applicabile in capo a chi rilascia il visto di conformità infedele resta quella di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 241/1997, ossia

“da 258 a 2.582 euro”.

Inoltre, resta fermo che

  • in caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, può scattare la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni
  • in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è prevista l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità
  • l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive, nonché quando gli elementi forniti all’amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente
  • in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza
  • nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

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