Il DDL di bilancio domani approderà al Senato per la discussione. Dopo l’approvazione del testo iniziale da parte del Governo, il disegno di legge ha subito diverse modifiche, soprattutto per quanto riguarda i vari bonus edilizi, con la conferma dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutti i bonus. Ciò che è rimasto invariato rispetto al testo licenziato dal Governo, è la previsione in base alla quale, per gli edifici e le villette unifamiliari, la proroga del superbonus 110 al 31 dicembre 2022 vale solo se il contribuente rispetta precisi limii ISEE.

Oppure se la CILAS superbonus è stata presentata entro il 30 settembre 2021.

I limiti ISEE in quale momento devono essere verificati? Prima dell’inizio dei lavori o solo alla fine?

Superbonus 110 per gli edifici e le villette unifamiliari: il limite ISEE

Per gli edifici e le villette unifamiliari, il superbonus spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022:

  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, comma 9 lett.b dell’art.119,  D.L. 34/2020, decreto Rilancio, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Dunque, per beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022, il contribuente deve trovarsi in una delle suddette condizioni.

Chi alla data del 30 settembre non ha ancora presentato la CILA superbonus, deve per forza rispettare i limiti ISEE.

I limiti ISEE in quale momento devono essere verificati? Prima dell’inizio dei lavori o solo alla fine?

La verifica dei limiti ISEE

In base al DPCM 159/2013, l’ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni (fonte portale lavoro.gov.it).

L’ISEE ordinario ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento.

Ai fini del superbonus 110 edifici e villette unifamiliari, il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, che non arriveranno prima dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2022, si ritiene che la validità debba essere rilevata alla data di inizio lavori ammessi al superbonus. L’ISEE dovrà essere stato richiesto in un momento antecedente all’inizio dei lavori, mediante la presentazione della relativa DSU.

Ad ogni modo, vedremo cosa ci riserverà il testo finale della Legge di bilancio 2022. Se rimarranno o meno le limitazioni ISEE.