L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 114 del 16 febbraio 2021, fornisce utili chiarimenti in merito alla misura del cosiddetto “Superbonus 110%”. Il caso riguarda alcuni interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal Comune in base ad una Convenzione. Vediamo meglio di cosa si tratta

Il quesito dell’Istante

L’Istante, un’associazione sportiva dilettantistica iscritta nell’apposito Registro istituito dal CONI, dichiara di gestire impianti abilitati alla pratica sportiva e di organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive.

L’Associazione riferisce dell’esistenza di una Convenzione con il Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui è proprietario. La Convenzione è stata stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d’uso.

La stessa vorrebbe fruire del cosiddetto Superbonus 110%, limitatamente ai lavori di ristrutturazione effettuati su immobili destinati a spogliatoi.

Per tale motivo, l’Istante chiede se la Convenzione sopra citata sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al Superbonus, in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione.

Superbonus 110%, valido anche per interventi su immobili non di proprietà

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere al quesito del contribuente, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla misura del Superbonus 110.

Innanzitutto, viene precisato che, ai sensi del comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, lettera e), il superbonus 110% si applica anche “agli interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.

Inoltre, la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito anche che, ai fini dell’applicazione della norma, il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame sono validi sia se effettuati dai proprietari, che dai meri detentori dell’immobile in virtù in un titolo idoneo.

Nel caso in esame, si può ritenere che la Convenzione sopra citata possa costituire titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus.

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