Per l’unità immobiliare con unico proprietario composta da più appartamenti e locali, il superbonus 110% spetta sempre a condizione che l’intero stabile sia a prevalenza di tipo “residenziale”.

È l’ultimo dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ad un’istanza di interpello, in cui un contribuente rappresenta di essere unico proprietario di un intero stabile composta in questo modo:

  • appartamento categoria catastale A/4
  • unità abitativa di categoria catastale A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari pertinenziali
  • unità ad uso deposito categoria C/2
  • altra unità ad uso deposito categoria C/2

Il superbonus 110% è residenziale

Uno dei requisiti per il superbonus 110% è che i lavori ammessi (trainanti e trainati) devono realizzarsi su immobili di tipo “residenziale” o su parti comuni di edifici residenziali.

In dettaglio, il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative ad alcuni specifici interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti“) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati“) su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati)
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Requisito “residenziale” superbonus 110%: quando è soddisfatto?

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza (Circolare n. 24/E del 2020).

Riguardo al caso oggetto dell’istanza di interpello, nella Risposta n. 397 del 9 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate, precisa che anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario, deve essere verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza.

Tale requisito si intende soddisfatto laddove la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio stesso sia superiore al 50%.

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