Ai fini dello sconto in fattura/cessione superbonus 110, oltre alla verifica dello stato di avanzamento lavori, SAL,  al 31 dicembre 2021, il contribuente deve controllare di essere in possesso della documentazione necessaria ai fini dell’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato. Ecco tutti gli adempimenti da mettere in atto entro il 31 dicembre 2021 per ottenere superbonus 110.

Superbonus 110 e SAL: Qual è la percentuale da raggiungere entro il 31 dicembre?

In base alla indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Mef, e dall’Agenzia delle entrate, è certo che, se il contribuente intende optare per lo sconto in fattura/cessione del credito superbonus 110, entro il 31 dicembre 2021, i lavori 2021 devono raggiungere almeno uno stato di avanzamento pari al 30% dell’intervento complessivo.

 Non è la norma a prevederlo. Infatti, così come ammesso per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Ciò può avvenire anche per stato di avanzamento lavori, SAL. La norma, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, parla di possibilità e non di obbligo.

Tuttavia, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, Mef e Agenzia delle entrate hanno chiarito che per il superbonus, le suddette opzioni devono avvenire per stato di avanzamento lavori.

Per gli interventi ammessi al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu’ di due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Da qui, alla data del 31 dicembre, per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, sarà necessario che il SAL sia pari ad almeno il 30% dei lavori.

Dunque, bisogna prestare molta attenzione alla gestione dei dei SAL al 31 dicembre.

Visto di conformità. La documentazione da verificare

Sulla documentazione a supporto del superbonus 110, sarà necessario che il professionista abilitato apponga il visto di conformità.

 Il visto è apposto sulla comunicazione con la quale si comunica all’Agenzia delle entrate lo sconto in fattura o la cessione del credito. Da qui, il contribuente deve verificare di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria. Anche per porsi al riparo da eventuali controlli del fisco.

Riprendendo la check-list predisposta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ad esempio, il contribuente dovrà controllare di essere in possesso di:

  • dichiarazione sostitutiva attestante, il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile,  la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi, che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale ecc;
  • CILA superbonus;
  • visura catastale,
  • ricevute di pagamento IMU (se dovuta) o domanda di accatastamento;
  • consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitori;
  • ecc.

La documentazione da verificare e da conservare al 31 dicembre è piuttosto corposa.