Il superbonus 110%, di cui all’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni, spetta anche ai soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) nonché ai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, che sostengono le relative spese per gli interventi (trainanti e trainati) realizzati su immobili rurali ad uso abitativo posseduti o detenuti dalla società semplice che conduce il fondo e a loro assegnati sulla base di un titolo idoneo (es. verbale di assegnazione dell’immobile da parte dell’assemblea della società debitamente registrato).

È un aspetto fondamentale questo su cui l’Agenzia delle Entrate si è soffermata in una delle circolari di prassi emesse sul potenziato beneficio fiscale e precisamente nella Circolare n. 30/E del 2020.

Superbonus 110%: esclusi gli immobili strumentali

La normativa sul superbonus 110% prevede che il beneficio spetta per spese sostenute da “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.

Con riferimento a tale espressione, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che con essa il legislatore ha voluto intendere che il bonus 110% spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, ossia utilizzati per l’esercizio delle predette attività di impresa o arti e professioni
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività (si pensi alle imprese che costruiscono e vendono immobili)
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Inoltre ricordiamo che per godere del superbonus 110% è necessario che i lavori siano eseguiti su immobili di tipo “residenziale”. Conseguenza di quanto detto è che sono esclusi dal superbonus gli interventi fatti su immobili non residenziali (ad esempio locale commerciale) anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.

Per il bonus 110% è chiesto il titolo di possesso dell’immobile

Altro requisito da considerare affinché, chi sostiene la spesa, possa godere del bonus 110% è il possesso dell’immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo (alla data di inizio lavori). Per titolo idoneo a giustificare il possesso si intende ad esempio, la proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione, ecc.).

Anche la locazione o il comodato è titolo idoneo a far scattare la possibilità di godere del beneficio (se le spese per i lavori sono sostenute dall’inquilino, il superbonus spetta a quest’ultimo). Condizione fondamentale, tuttavia, in questo caso è che il contratto di locazione o di comodato sia regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate.

Ok al superbonus 110% per i soci e dipendenti delle società agricole

In considerazione di quanto detto sin qui, dunque, per l’Agenzia delle Entrate, possono fruire del Superbonus anche:

i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda.

Tali soggetti possono beneficiare del bonus 110% relativamente alle spese sostenute, a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.

Fabbricati rurali strumentali: definizione

La legge italiana (comma 3 bis art. 9 decreto – legge n. 557 del 1993) riconosce, ai fini fiscali la caratteristica della “ruralità” alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare a quegli immobili destinati ad una o più delle seguenti attività:

  • alla protezione delle piante
  • alla conservazione dei prodotti agricoli
  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento
  • all’allevamento e al ricovero degli animali
  • all’agriturismo
  • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità’ alla normativa vigente in materia di collocamento
  • alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna
  • ad uso di ufficio dell’azienda agricola
  • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei    prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi
  • all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

La definizione di fabbricato rurale abitativo

Il legislatore riconosce altresì, ai fini fiscali, il carattere di “ruralità” anche agli immobili abitativi laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni (comma 3 art. 9 decreto-legge n. 557 del 1993):

  • il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione:
    • dal soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, enfiteusi, ecc.) sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta (occorre rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
    • dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è legato (occorre rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
    • dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai due punti precedenti risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
    • da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
    • da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (occorre rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese);
  • il terreno cui il fabbricato è legato deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario (qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno si trova in comune considerato “montano”, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati);
  • il volume d’affari derivante dalle attività agricole del soggetto che conduce il terreno deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza considerare i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura (se il terreno è situato in comune considerato montano il predetto volume di affari deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo);

Ad ogni modo non è riconosciuto carattere di ruralità in ogni caso, ai fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 (di lusso).

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