L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 58 del 27 gennaio 2021, fornisce utili chiarimenti in merito alla misura del cosiddetto superbonus 110%.

Il caso affrontato dall’amministrazione finanziaria non dei più comuni. L’edificio oggetto dell’intervento è composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto.

Quesito del contribuente

L’istante è pieno proprietario di una delle due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio e, al tempo stesso, nudo proprietario dell’altra unità.

Lo stesso vorrebbe eseguire sull’intero fabbricato costituito dalle descritte unità immobiliari interventi di miglioramento sismico. Inoltre, prevede di realizzare cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.

L’Istante chiede, dunque, se può fruire del cosiddetto superbonus 110% e dell’opzione per la cessione del credito di imposta ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto.

Superbonus 110% in caso di 2 unità immobiliari

L’Agenzia delle entrate, citando la normativa e alcuni documenti di pressi, risponde con esito positivo al quesito posto dal contribuente.

La lettera n), comma 66 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 prevede che l’agevolazione del superbonus 100% spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

Nel nostro caso, l’edificio è composto da due unità immobiliari di cui l’Istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà.

Dunque, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, il contribuente potrà accedere alla agevolazione in esame.

Infine, su tali interventi l’istante potrà avvalersi della cessione del credito.

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