Uno dei maggiori limiti del Superbonus 110 è l’impossibilità di beneficiarne in riferimento agli interventi di coibentazione delle pertinenze dell’abitazione che non sono riscaldate. Si pensi ai locali adibiti a magazzino, box auto ecc.

A tal proposito, qualche novità potrebbe arrivare con la prossima legge di bilancio.

Gli interventi di isolamento termico ammessi al superbonus 110%

Il Superbonus 110, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio,  premia soprattutto gli interventi finalizzati al risparmio energetico, quale ad esempio il cappotto termico.

Nello specifico, sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati “che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 che interessano l’involucro dell’edificio” (…).

Dunque, i lavori devono essere effettuati in riferimento ad ambienti riscaldati.

Gli interventi di isolamento termico eseguiti, devono (Circolare 24/e 2020): incidere su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Detto ciò, soffermiamoci sulla possibile spettanza del Superbonus 110 per le pertinenza non riscaldate.

Nel corso di un’interrogazione parlamentare, poco tempo fa, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il Superbonus 110 spetta solo con riferimento alle spese per la coibentazione delle strutture opache disperdenti. Restando, invece, escluse dall’agevolazione, le spese riferite all’intervento realizzato sull’involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box.

Lo stesso discorso vale per il vano scala .

Questo chiarimento ha creato un po’ di confusione, in considerazione del fatto che, nella circolare n° 24/E 2020, l’Agenzia delle entrate aveva dichiarato che potevano essere agevolati con il superbonus anche i lavori di coibentazione effettuati sulle pertinenze.

Senza fare alcun riferimento al fatto che il locale inquadrato quale pertinenza debba essere inteso quale locale riscaldato.

Cosa potrebbe cambiare nella prossima Legge di bilancio?

Nella prossima legge di bilancio, ci potrebbero essere diverse novità sul Superbonus 110. In primis, si attende la proroga del Superbonus 110 al 31 dicembre 2022. Anche per i lavori effettuati sulle singole unità abitative.

Altri cambiamenti dovrebbero riguardare proprio i lavori sulle pertinenze non riscaldate.

Infatti, si sta discutendo se ammettere al Superbonus 110 anche le spese sostenute per la coibentazione dei locali non riscaldati. Fermo restando che l’immobile principale per il quale di richiede il 110% deve essere dotato di impianto di riscaldamento.