Il superbonus 110% spetta, come noto, anche per spese sostenute a fronte di interventi aventi ad oggetto misura antisismiche.

I limiti di spesa su cui applicare il beneficio aumentano del 50% nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma. È questo il c.d. superbonus 110% rafforzato.

Quando spetta il superbonus 110% rafforzato

Il superbonus 110% rafforzato spetta in caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni interessati da eventi sismici.

Ai fini dell’applicazione del superbonus 110% rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

Ad ogni modo, il superbonus 110% rafforzato è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma (vedi anche Superbonus anche con i contributi pubblici per i danni provocati dal sisma).

Ricordiamo, altresì che, per il superbonus 110% avente ad oggetto misure antisismiche, occorre acquisire l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017 (come modificato dal decreto n. 329/2020).

Il professionista incaricato deve anche attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110% rafforzato: le condizioni da rispettare

Come anticipato, il contribuente che intende godere del superbonus 110% rafforzato deve rinunciare al contributo per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma. Tale rinuncia è condizione essenziale per godere del beneficio rafforzato.

A tale scopo, il professionista incaricato al rilascio dell’asseverazione deve acquisire anche la dichiarazione del proprietario dell’immobile oggetto dei lavori da cui si evinca tale rinuncia. Lo stesso professionista deve trasmettere tale dichiarazione via PEC, contestualmente:

  • alla struttura commissariale
  • all’Ufficio speciale ricostruzione (Usr)
  • al Comune territorialmente competente.

Potrebbero anche interessarti: