CILA, SCIA, permesso di costruire ecc.

Quali sono i titoli abilitativi/permessi richiesti per i lavori ammessi al superbonus 110?

Ecco la guida completa.

I titoli abilitativi dei lavori edilizi

Il D.lgs 226/2006, distingue tra:

  • interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, e
  • interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).

Detto ciò, è possibile distinguere una serie di titoli abilitativi richiesti a seconda del tipo di lavoro da effettuare.

Ad esempio, è necessaria la CILA per quegli interventi edilizi eseguibili previa comunicazione al comune dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria).

Sarà invece necessari la SCIA per tutti i restanti interventi edilizi non rientranti nell’attività edilizia totalmente libera, né nell’attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), né nell’ attività edilizia soggetta a permesso di costruire e soggetta a super SCIA (ex art.10 dPR 380/2001).

Ci sono anche interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). In tal caso di parla di edilizia libera.

I titoli abilitativi per il superbonus 110

Con l’intervento del D.L. 77/2021, le procedure burocratiche per accedere superbonus 110 sono state snellite. Soprattuto in riferimento ai titoli abilitativi necessari per eseguire i lavori.

Infatti, per gli li interventi rientranti nel Superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA superbonus.

Tale indicazione è stata introdotta dal D.L. 77/2021, decreto semplificazioni.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La norma specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001).

In base alle indicazioni fornite nel quaderno ANCI Cila superbonus:

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

La decadenza delle agevolazioni

Lo stesso decreto dispone che per gli interventi ammessi al superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei casi di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter dell’art.119 del d.L. 34/2020 (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento ecc.);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento.