La legge di bilancio 2021 ha prorogato il superbonus 110% introdotto dall’art. 119 del decreto Rilancio. La proroga è più lunga per gli IACP (Istituti autonomi case popolari).

In sede di premessa dobbiamo ricordare che possono godere del superbonus 110%:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il superbonus 110% come detrazione o sconto/cessione

Il superbonus 110%, così come introdotto dall’art.

119 del decreto Rilancio si sostanzia in una detrazione fiscale (da godere in 5 quote annuali di pari importo) a fronte di spese sostenute per interventi c.d. “trainanti” e “trainati”.

Il beneficiario, può, in luogo della detrazione fiscale, optare per lo sconto diretto in fattura oppure per la cessione del credito.

Proroga superbonus 110%: le nuove date per gli IACP

Nella sua formulazione originaria, il legislatore ha limitato il superbonus alle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. Laddove, invece, si tratti di IACP, il riferimento dell’art. 119 del decreto rilancio nella sua originaria enunciazione era alle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022.

La legge di bilancio 2021 interviene prorogando i suddetti termini, allungandoli di 6 mesi e riducendo le quote di detrazione.

In dettaglio, con riferimento al superbonus 110% per gli IACP, a seguito delle modifiche, il beneficio spetta:

  • per le spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 (con detrazione in 5 quote annuali di pari importo)
  • per spese sostenute nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 (con detrazione in 4 quote annuali di pari importo).
  • pe le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per i soggetti diversi dagli IACP, il bonus 110% spetta, a seguito delle novità, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 (detrazione in 5 quote annuali) e per spese fatte dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (detrazione in 4 quote annuali).

Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare per lo sconto o la cessione del credito.