Niente superbonus 110% per l’inquilino che ha in locazione l’immobile di una società. Questo chiarimento rilasciato dall’Agenzia delle entrate, DRE Toscana, farà sicuramente molto discutere in quanto è in palese contrapposizione rispetto ai precedenti chiarimenti di prassi.

Superbonus 110%: soggetti beneficiari

Il superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, si applica per gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico eseguiti:

  • dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto;
  • dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • ecc.

In particolare, i soggetti beneficiari devono: possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di
titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Niente superbonus per l’inquilino di un immobile di una Società

In base a quanto prevede la norma, salvo per gli interventi effettuati sulle parti comuni, per gli immobili di impresa o strumentali per l’esercizio di arti o professioni il superbonus non spetta.

Cosa succede se i lavori sono eseguiti dal privato che ha preso in locazione un immobile di proprietà di un’impresa? 

Ebbene, l’Agenzia delle entrate, DRE Toscana, con l’interpello n.

911-846/2021 ritiene che il superbonus 110% non possa essere riconosciuto.

Infatti nell’interpello è riportato che:

benché il contratto di locazione configurerebbe in capo all’istante un valido titolo di detenzione degli immobili di proprietà della società, tuttavia le unità immobiliari interessate dagli interventi non sono appartenenti all’ambito privatistico in quanto si tratta di beni relativi all’impresa.

Stando a quanto riportato nell’interpello la riconducibilità dell’immobile all’ambito privatistico deve essere verificata non solo in capo all’inquilino ma anche in capo al proprietario dell’immobile.

E’ la prima volta che l’Agenzia delle entrate pone un doppio veto alla spettanza del superbonus in presenza di un contratto di locazione abitativa regolarmente registrato.