Ad oggi, il superbonus 110 spetta per la coibentazione delle strutture opache che racchiudono il volume lordo riscaldato confinanti con l’esterno. Per esempio una parete verticale che delimita lo spazio riscaldato dall’esterno. Sono escluse le spese riferite all’intervento realizzato sull’involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box.

Il superbonus 110% e i lavori sulle pertinenze

Il Superbonus spetta per le spese relative pagate per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”).

Interventi effettuati anche su singole unità immobiliari.

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, rientrano nel superbonus 110% anche i lavori trainanti eseguiti anche solo sulle pertinenze. Dunque, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale.  Purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio. La circolare n. 24/E ha allargato tale concetto chiarendo che,  in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Fin qui non sembrano esserci dubbi o incertezza sull’applicazione del superbonus per la coibentazione delle pertinenze.

I lavori sulle pertinenze: i requisiti sono stringenti

A meglio chiarire i requisiti necessari per ottenere il superbonus 110 anche per la coibentazione delle pertinenze, è intervenuto il M.E.F. nel corso di un’interrogazione (n. 5-06256) in Commissione Finanze alla Camera.

In tale sede, è stato chiarito che:

  • la norma ammette alla detrazione solo le spese per la coibentazione delle strutture opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che racchiudono il volume lordo riscaldato confinanti con l’esterno (per esempio una parete verticale che delimita lo spazio riscaldato dall’esterno), con vani freddi (per esempio il pavimento di un vano riscaldato confinante inferiormente con un box non riscaldato),
  • oppure un pavimento di un locale riscaldato a piano terra che confina inferiormente con il terreno.

Dunque, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, il Superbonus spetta solo con riferimento alle spese per la coibentazione delle strutture opache disperdenti.

Restando, invece, escluse  le spese riferite all’intervento realizzato sull’involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box.

Tali indicazioni, ad esempio, valgono anche per gli interventi di cappotto termico effettuati sul garage.

Tali regole dovrebbero valere anche per il 2022. Salvo cambiamenti nella prossima Legge di bilancio.