L’immobile nel quale vivo con la mia famiglia a breve sarà oggetto di lavori ammessi al superbonus 110%. In particolare, oltre al cappotto termico saranno sostituiti gli infissi e rifatta interamente la copertura del tetto. Anche tali ultimi lavori dovrebbero rientrare nel 110%. A tal proposito,  il rifacimento della copertura beneficierà di un autonomo limite di spesa oppure sarà attratto al limite di 50.000 euro previsto per gli interventi di isolamento termico ammessi al 110%?

Il superbonus 110%

Rientrano tra gli interventi ammessi al superbonus 110%, art.

119 del D.L 34/2020, i seguenti interventi trainanti:

  • isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • riduzione del rischio sismico.

Se eseguiti congiuntamente agli interventi di cui sopra, il 110% spetta anche per i c.d interventi trainati ossia: interventi di efficientamento energetico ordinario; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

I lavori devono essere effettuati su immobili destinati ad uso residenziale.

Possono beneficare del 110%:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Combinando le suddette indicazioni, possiamo affermare che gli interventi devono essere effettuati su: parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Il superbonus 110% per la coibentazione del tetto e l’intervento della Legge di bilancio 2021

Il superbonus 110% spetta anche  per gli interventi di isolamento termico delle superficie opache orizzontali e verticali. Comprese le coperture. Difatti, anche la coibentazione del tetto rientra nel 110%.

Prima dell’intervento della Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, la presenza di un sottotetto poteva essere da ostacolo al superbonus 110%. Questo perchè,  nella circolare n°24/e 2020, la coibentazione del tetto è stata ammessa al superbonus 110% solo se:

  • il tetto è elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
  • assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che
  • gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Il salto di classe può essere raggiunto anche eseguendo congiuntamente altri interventi di efficientamento energetico o con l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Ad ogni modo,gli interventi di isolamento termico devono riguardare l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari. Con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

Da qui, con la Legge di bilancio 2021,

gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Dunque, la presenza di un sottotetto non riscaldato non è da ostacolo al 110% per il rifacimento del tetto. I tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%.

 Di conseguenza anche il tetto può essere considerato parte della superficie disperdente lorda.

Proprio su tale novità, a breve potrebbero arrivare specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Coibentazione del tetto: nessun limite autonomo di spesa

L’intervento della Legge di bilancio 2021 si inserisce all’interno del comma 1 del citato art. 119 del D.L. 34/2020 dove sono richiamati gli interventi

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita’ immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno.

Per tali interventi operano i seguenti limiti di spesa detraibile:

  • 50.000 euro se per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
  • 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.

Considerato ciò, noi di Investire oggi riteniamo che, anche la coibentazione del tetto, insieme agli altri interventi di isolamento termico debba rispettare i limiti di spesa appena riportati.

Difatti, per rispondere al nostro lettore, la coibentazione del tetto non beneficerà di un ulteriore plafond di spesa detraibile al 110% rispetto agli altri interventi di isolamento termico effettuati.

Si ricorda che per gli interventi ammessi al superbonus 110%, sul cantiere dovrà essere esposto un cartello, in un luogo ben visibile e accessibile, con l’indicazione della seguente dicitura:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Il citato obbligo opera in maniera retroattiva, dal 1° gennaio 2021.  Di conseguenza, per i cantieri già avviati sarà necessario integrare il cartello con la predetta dicitura.