Il superbonus 110% (nella speranza che trovi proroga nella manovra di bilancio 2021) per ora, spetta, come noto, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 per interventi, trainanti e trainati, individuati dall’art. 119 del decreto Rilancio.

Il beneficio spetta per spese sostenute nel predetto arco temporale anche se trattasi di lavori iniziati prima di tale periodo. Si pensi ad esempio a lavori iniziati nel 2019. In tal caso per le fatture di spesa pagate fino al 30 giugno 2020, queste non possono farsi rientrate nel superbonus 110.

Possono, invece, farsi rientrare le fatture pagate dal 1° luglio 2020 sempreché si riferiscono a lavori che prevedono il bonus 110 (Circolare n. 24/E del 2020).

Interventi trainanti e trainati nel superbonus 110%

Sono considerati “trainanti” ai fini del del superbonus 110%, i seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri(c.d. cappotto termico)
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Il superbonus 110% si applica anche ai seguenti ulteriori interventi, purché eseguiti congiuntamente ad uno o più di quelli di cui al precedente elenco (e per questo definiti “trainati”):

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il miglioramento della classe energetica nel superbonus 110%: ci vuole l’APE (attestato di prestazione energetica)

Il comma 3 dello stesso art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%, bisogna conseguire (dai lavori) il miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto alla classe ante interventi ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il salto di classe o il passaggio alla classe superiore deve risultare dall’APE (attestato di prestazione energetica) ante e post lavori.

Potrebbe capitare, come detto, ad esempio, che i lavori siano iniziati nel 2019 e che al 1° luglio 2020 il cantiere sia ancora aperto e solo dopo tale data si facciano dei lavori che danno diritto al superbonus 110 (ad esempio il cappotto termico).

Cosa succede se alla data di inizio dei lavori (ossia nel 2019) l’APE ante interventi non sia stato fatto.

In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è, comunque, precluso il superbonus, poiché è possibile redigere l’APE ante intervento anche successivamente all’inizio dei lavori riguardanti il cappotto termico e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di avvio degli stessi (Risposta n. 571 del 9 dicembre 2020).

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