L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 206 del 25 marzo 2021, ha chiarito che l’accesso al Superbonus 110% non è precluso alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS). Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’Istante è un’Associazione di promozione sociale (A.P.S) che intende effettuare lavori che oggettivamente rientrano nella casistica soggetta al superbonus 110% su immobili non abitativi (categorie D/6 e D/8), a disposizione della stessa associazione e utilizzati ai fini istituzionali.


Ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate se per tali lavori è possibile usufruire del superbonus 110%.

Superbonus 110%, valido anche per le associazioni di promozione sociale (APS)

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito del contribuente è positiva.
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E ha chiarito che l’agevolazione si applica anche agli interventi effettuati dalle:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • organizzazioni di volontariato (OdV);
  • associazioni di promozione sociale (APS).

Per questi soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile.
Ne consegue che all’Istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, non è precluso l’accesso al Superbonus.

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