Anche le spese sostenute per il visto di conformità nonchè per le asseverazione sulla congruità delle spese, possono essere scaricate dalle tasse nel 730, al pari dei lavori ammessi al superbonus 110.

Considerato che il 730, se presentato tramite Caf o altro intermediario abilitato, richiede già di suo l’apposizione del visto di conformità, anche se non si detrae alcun superbonus in dichiarazione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito come debba essere individuata la parte della spese riconducibile al visto superbonus 110 che può essere scaricata in dichiarazione dei redditi.

Ecco i chiarimenti che l’Agenzia delle entrate ha fornito nella circolare n°19/E 2022.

Il visto di conformità per il superbonus 110

L’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il superbonus 110, opera in caso di.

  • utilizzo della detrazione 110 in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura (non solo per il superbonus 110 ma anche per gli altri bonus casa).

Laddove sia necessario apporre il visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi (è il caso del 730 presentato tramite Caf o commercialista), tale visto assorbe anche quello previsto ad hoc per il superbonus, comma 11, art.119 del D.L. 34/2020.

Le spese per il visto e le asseverazioni sono detraibili

Come detto in premessa, anche le spese sostenute per il visto di conformità nonchè per le asseverazione sulla congruità delle spese, possono essere scaricate dalle tasse nel 730, al pari dei lavori ammessi al superbonus 110.

Dunque, le spese per il visto e le asseverazioni sono sempre detraibili.

Sul visto:

  • le spese sono detraibili sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e
  • nei relativi limiti di spesa.

Dunque se il visto riguarda il 110, la relativa spesa sarà detraibile con la stessa aliquota. La stessa spesa può anche formare oggetto di  sconto in fattura o di cessione del credito.

Nella circolare n°19/E 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora l’apposizione del visto di
conformità superbonus sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione (come accade per il 730 presentato tramite Caf o commercialista), la detrazione per le spese sostenute per il visto di conformità superbonus è ammessa solo se:

  • tali spese siano separatamente evidenziate nella fattura rilasciata dal chi ha apposto il visto di conformità,
  • poiché solo queste ultime sono detraibili.

Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto relativo al Superbonus in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni singolo intervento.