Considerata la convenienza dello sconto in fattura e della cessione del credito ai fini del superbonus 110%, sembra molto meno battuta la strada che porta all’inserimento del superbonus 110% in dichiarazione dei redditi a riduzione dell’Irpef risultante dalla stessa. Chi decide di usufruire del superbonus in dichiarazione dei redditi, anziché optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, deve tenere ben a mente alcuni limiti di utilizzo della detrazione.

Il superbonus 110%: sconto, cessione o detrazione diretta in dichiarazione dei redditi

Il superbonus 110%, ex art.119 del d.

L. 34/2020, decreto Rilancio, è una detrazione che premia gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati su immobili residenziali. Lo stesso decreto Rilancio ha introdotto la possibilità, in alternativa all’indicazione della detrazione in dichiarazione dei redditi, di  di optare, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In tal modo, il contribuente non beneficia dell’agevolazione fiscale per quote annuali ma in unica soluzione.

La scelta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo all’opzione.

La detrazione solo fino a copertura dell’Irpef dovuta

Chi decide di usufruire del superbonus in dichiarazione dei redditi, anziché optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, deve tenere ben a mente alcuni limiti di utilizzo della detrazione.

Come già avviene per le altre detrazioni d’imposta, si pensi ad esempio al bonus ristrutturazione,  l’agevolazione è utilizzabile per quote annuali, fino a copertura dell’imposta dovuta in quello specifico anno di utilizzo della stessa quota.

A tal proposito si ricorda che:

  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo;
  • in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

Ad oggi, la scadenza del superbonus varia in base al tipo di immobile oggetto dei lavori.

In base a quanto detto finora,  la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Indicazioni rinvenibili nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/E 2020.

Si ricorda  che, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.