Se eseguita insieme ad un intervento di risparmio energetico trainante, il superbonus 110% spetta anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. E’ anche necessario che l’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo sia ceduta  in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE).

 

E’ lecito chiedersi se il superbonus spetti anche laddove il fotovoltaico sia installato su un pergolato adiacente all’abitazione.

 

Ebbene, mancano chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, tuttavia, noi di InvestireOggi, proveremo a darti una risposta.

Il superbonus 110%: gli interventi ammessi

Il Superbonus, art.119 D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) spetta per i seguenti lavori definiti trainanti:

 

  • interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Tali interventi sono agevolati entro precisi limiti di spesa. Le spese devono essere sostenute nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali sopra elencati.

 

Si tratta degli interventi detti trainati:

 

  • interventi di efficientamento energetico ordinario;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Soggetti beneficiari

Il superbonus può essere riconosciuto ai seguenti soggetti:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Gli edifici ammessi al superbonus 110%

Come da circolare n°24/e 2020,  il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

 

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati su:

 

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Il fotovoltaico sul pergolato: spetta il superbonus 110% ?

Rientra tra gli interventi trainati ammessi al superbonus anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.

 

Al riguardo, l’art.119 dispone che:

per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione(..) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Superbonus 110% e fotovoltaico sul pergolato: si attendono chiarimenti da parte del Fisco

L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

 

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

 

Da qui, la normativa fa riferimento all’installazione su edifici, quale non può essere considerato un pergolato. In un nostro precedente intervento abbiamo ritenuto (in attesa di indicazioni ufficiali) che il superbonus spetti anche per il fotovoltaico installato sulle pertinenze dell’abitazione.

 

Il pergolato può essere considerato tale?

 

Ad ogni modo, è necessario attendere chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.