Nel caso in cui uno stesso immobile sia oggetto di diversi interventi ammessi al superbonus 110%, entrano in gioco più limiti di spesa. Limiti di spesa che variano in base alla tipologia di edificio sul quale sono effettuati i lavori e alla tipologia dell’intervento effettuato. Se si effettuano più interventi contemporaneamente, è necessario coordinare le varie indicazioni previste dal legislatore. Ad ogni modo, quando sullo stesso immobile si effettuano più interventi agevolati con il superbonus, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Il Superbonus 110%

Il superbonus 110% è stato introdotto con l’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Sono agevolati gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico.

Con il D.L. 59/2021 è stata approvata una proroga del superbonus ossia confermata la proroga prevista dalla Legge di bilancio 2021, semplificando le condizioni per beneficiarne.

Chi può usufruire del superbonus:

  • i condomìni»;
  • le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari»;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
    Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

In tale ultimo caso, il superbonus 110% spetta limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Gli edifici agevolati con il superbonus 110%

Gli interventi agevolati devono essere effettuati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia interventi trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110%: limiti di spesa per gli interventi ammessi

I vari i interventi ammessi al superbonus 110% sono agevolati entro precisi limiti di spesa.

Ad esempio, per gli interventi di isolamento termico, intervento trainante, è disposto che il superbonus 110% e’ calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ancora, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, anch’esso intervento trainante, i limiti di spesa previsti sono pari a euro:

  • 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero
  • 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

Lo stesso intervento se effettuato sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno) beneficia del limiti di spesa pari a 30.000 euro.

I limiti di spesa per gli interventi trainati del superbonus 110%

Oltre ai suddetti interventi trainanti sono agevolati anche altri interventi secondari meglio definiti come trainati. Se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti.

Anche per tali tipi di interventi sono previsti specifici limiti di spesa.

Ad esempio, per gli interventi di risparmio energetico ordinari, ecobonus, ex art.14 del D.l. 63/2013, si applica il superbonus 110% sulla spesa sostenuta entro i limiti previsti per ciascun intervento dalla normativa già vigente prima del superbonus 110%. Se eseguiti congiuntamente ad un intervento di risparmio energetico trainante.

Ad esempio, per la sostituzione degli infissi e dei serramenti (intervento trainato) eseguita congiuntamente ad un intervento trainante ( ad esempio cappotto termico) si beneficia di un limite di spesa pari a 60.000 euro.

Ulteriori limiti di spesa

Ulteriori interventi trainati sono quelli di:

  • eliminazione delle barriere architettoniche, limite di spesa pari a 96.000 euro (con intervento energetico trainante);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici, 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

L’installazione degli impianti solari fotovoltaici è agevolata se eseguita congiuntamente:a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico.

Rientrano tra gli interventi trainati anche quelli di installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Se effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (trainanti), sopra indicati.

Per le infrastrutture di ricarica valgono i seguenti limiti di spesa:

  • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unita’ immobiliare.

Esecuzione di più interventi e calcolo del limite di spesa

Individuati i vari limiti di spesa fissati dall’art.119, c’è da capire come coordinare tali limiti nel caso in cui, per lo stesso immobile, siano effettuati più interventi diversi tra loro.

In base a quanto riportato nella circolare n°24/E 2020,

quando sullo stesso immobile si effettuano più interventi agevolati con la detrazione del 110% il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Per esempio, se su una stessa unità immobiliare, funzionalmente indipendente, si eseguono interventi di isolamento di cappotto termico (limite di spesa 50.000 euro) e contemporaneamente si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale esistente (limite di spesa 30.000 euro): si potrà usufruire del superbonus 110% su un ammontare complessivo delle spese pari max a 80.000 euro.

Attenzione alla presenza di eventuali pertinenze. Le pertinenza non aumentano sempre il limite di spesa.

Infatti,

Se, l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni”e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007 n. 167, risposta 2). Dunque, le pertinenze non aggiungo sempre altro plafond di spesa.

Ad esempio, se facciamo un intervento di cappotto termico su un immobile unifamiliare, costituito da un’unità abitativa e da due pertinenze, beneficeremo di un solo limite di spesa pari a 50.000 euro. In aggiunta agli altri limiti di spesa previsti per eventuali altri interventi trainati o trainati effettuati.