Anche i contribuenti che non hanno IRPEF da pagare perché ad esempio non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (si pensi al lavoratore dipendente che come redditi ha solo quello da lavoro e nella CU sono state eseguite correttamente tutte le ritenute IRPEF) ed i contribuenti c.d. “incapienti”, possono godere del superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, tuttavia in questo caso si dovrà optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Chi sono gli incapienti

Possiamo definire incapienti IRPEF quei soggetti che non hanno abbastanza IRPEF da pagare su cui far valere tutte le detrazioni di cui potrebbero godere.

Le detrazioni fiscali, infatti, altro non sono che spese sostenute dal contribuente che abbattono l’IRPEF lorda. In altre parole sottraendo all’IREPF lorda le detrazioni si ottiene l’IRPEF netta da versare. La normativa prevede che le detrazioni possono essere godute fino alla “capienza” dell’IRPEF lorda.

Si verifica, ad esempio, l’incapienza quando un contribuente ha un’IRPEF lorda di 400 euro e detrazioni complessive di 900 euro. In questo caso il contribuente può godere delle detrazioni solo fino a 400 euro (ossia fino all’importo dell’imposta lorda) perdendo i restanti 500 euro. Caso estremo è quello dell’IRPEF lorda pari a zero (in questa ipotesi le detrazioni non troveranno applicazione).

Il superbonus 110% per chi è incapiente: cosa fare?

Il superbonus 110% si utilizza come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In luogo della detrazione fiscale, il contribuente ha facoltà di optare, per la cessione del credito o per lo sconto diretto in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori.

Con riguardo alla detrazione fiscale, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 2020, in ogni caso, come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, anche la detrazione superbonus 110% è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua.

Pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nella menzionata Circolare n. 24/E del 2020, ammette anche gli incapienti alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Dunque, ad esempio, anche laddove il contribuente abbia un’IRPEF lorda pari a zero su cui non poter far valere il superbonus 110% nella forma della detrazione fiscale, questi potrà optare per la cessione o per lo sconto.

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