Può godere del superbonus 110%, purché sostenga effettivamente le spese che ne danno diritto, anche il comodatario di un contratto di comodato d’usto gratuito “verbale” (ossia non stipulato in forma scritta), purché registrato all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta della naturale conseguenza di quanto indicato nella Circolare n. 24/E del 2020 e del fatto che il legislatore ammette la possibilità di registrare anche un comodato verbale.

Ma andiamo con ordine.

Il superbonus 110% per il comodatario

Per beneficiare del superbonus 110%, oltre a sostenere effettivamente le spese, è necessario che chi lo fa possegga o detenga l’immobile, oggetto dei lavori, base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori stessi o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In altri termini, come risulta anche dalla menzionata Circolare n. 24/E del 2020, chi vuole beneficiare del superbonus 110% deve:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Con riferimento al secondo punto, la stessa Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che la registrazione del contratto di locazione o di comodato è necessaria per dare certezza al fisco della detenzione sulla base di un titolo idoneo dell’immobile oggetto degli interventi e, quindi, per la certezza dei rapporti tributari.

Per l’Amministrazione finanziaria “la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione”.

La definizione di comodato

La definizione di contratto di comodato è contenuta all’art. 1083 del c.c. ai sensi del quale si tratta del contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto.

Il comodato è essenzialmente gratuito e può essere redatto in forma scritta oppure anche verbale.  È il caso, ad esempio, in cui il genitore proprietario di una casa lascia abitare il figlio in questa casa a titolo gratuito.

La registrazione del contratto di comodato verbale e scritto: come fare e imposte da pagare

Se il comodato è fatto in forma scritta occorre provvedere alla successiva registrazione all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data dell’atto stesso. Se, invece, trattasi di comodato verbale, la registrazione all’Agenzia delle Entrate è richiesta solo se il comodato è indicato in un altro atto sottoposto a registrazione.

Inoltre è possibile registrare il comodato verbale anche laddove la condizione della registrazione è richiesta, ad esempio, per l’accesso a determinate agevolazioni fiscali, come nel caso del superbonus 110% o nel caso dello sconto IMU del 50% per l’immobile dato in comodato tra genitori e figli.

Per la registrazione del comodato verbale occorre, presentare a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
  • ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro.

Per la registrazione del comodato redatto in forma scritta, oltre a ciò occorre, invece, assolvere anche l’imposta di bollo da 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

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