Il decreto Rilancio ammette al superbonus 110% solo le spese per la coibentazione delle strutture opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che racchiudono il volume lordo riscaldato confinanti con l’esterno.

Il superbonus 110% per il cappotto termico

Rientrano tra gli interventi agevolati con il superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, anche quelli  di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Per tali tipo di interventi sono previsti i seguenti limiti si spesa:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari,
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari;

Diversi lettori ci hanno chiesto se possa essere ammesso al superbonus 110% anche il cappotto termico sul garage, inteso quale pertinenza dell’abitazione oggetto di lavori ammessi al superbonus 110%.

La riposta non può che passare dal chiarire il concetto di superficie disperdente lorda.

Tale concetto è stato chiarito nel corso di un’interrogazione (n. 5-06256) in Commissione Finanze alla Camera.

Superbonus 110%: il cappotto termico sul garage è agevolato?

La norma, dunque, ammette alla detrazione solo le spese per la coibentazione delle strutture opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che racchiudono il volume lordo riscaldato confinanti con l’esterno (per esempio una parete verticale che delimita lo spazio riscaldato dall’esterno), con vani freddi (per esempio il pavimento di un vano riscaldato confinante inferiormente con un box non riscaldato) oppure un pavimento di un locale riscaldato a piano terra che confina inferiormente con il terreno.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario, tra l’altro che l’intervento di coibentazione dell’involucro opaco riguardi almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, il Superbonus spetta solo con riferimento alle spese per la coibentazione delle strutture opache disperdenti, restando, invece, escluse dalla predetta detrazione le spese riferite all’intervento realizzato sull’involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box.

Dunque sembrerebbe esclusa la coibentazione del garage non riscaldato.