Non rientra tra i costi ammessi al superbonus 110% il compenso pagato per il servizio reso da parte del “General Contractor”, a titolo di spese organizzative e di coordinamento delle attività affidategli per la realizzazione dei lavori.

L’esclusione di questi oneri dal superbonus è giustificata dal fatto che trattasi di costi non strettamente connessi agli interventi ammessi al beneficio fiscale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in risposta all’istanza di interpello n. 904-334/2021.

Il ruolo dello General Contractor nel superbonus 110%

Il General Contractor, è quella figura che si pone come risolutore di tutte le problematiche legate al superbonus 110%.

Il soggetto che per la realizzazione dei lavori da superbonus 110% si rivolge ad un General Contractor sta rivolgendosi ad un soggetto che si preoccuperà di individuare la ditta che eseguirà i lavori e che è disposta, ad esempio, a concedergli lo sconto in fattura; a trovare il commercialista che rilascia il visto di conformità; il tecnico abilitato che rilascia l’APE convenzionale (Attestato di prestazione energetica) e l’asseverazione, ecc.

Per tale servizio, il General Contractor chiede il pagamento di apposito compenso. Ecco, quindi, che è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se anche tale spesa può essere riconducibile tra quelle ammesse al superbonus 110%.

Le altre spese ammesse al superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’istanza di interpello presentata, ricorda che, come già precisato nella Circolare n. 24/E del 2020, tra le spese ammesse al supebonus 110%, rientrano anche alcune di quelle sostenute in relazione ai lavori stessi che danno diritto al beneficio, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori, ad esempio:
    • effettuazione di perizie e sopralluoghi
    • spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori, come ad esempio:
    • spese relative all’installazione di ponteggi
    • smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori
    • l’IVA, qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione sull’acquisto
    • l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi
    • la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

Si tratta di spese strettamente correlate alla realizzazione di lavori, cosa che invece non è rinvenibile nel compenso erogato per il servizio del General Contractor.

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