Ai fini del Superbonus 110, i lavori condominiali devono essere validamente deliberati dall’assemblea condominiale o, se consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati oggetto degli interventi.

In sintesi, è questo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 23 del 13 gennaio.

Il superbonus 110 e i lavori condominiali. L’autorizzazione dei lavori e l’assemblea condominiale

Il comma 9-bis dell’art. 119  D.L. 34/2020, decreto crescita, che contiene la disciplina del superbonus 110, in materia di autorizzazione dei lavori condominiali dispone che:

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche’ l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o piu’ condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalita’ di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Proprio su tale aspetto,  l’Agenzia delle entrate è tornata con la risposta n° 23 del 13 gennaio.

La risposta n° 23 del 13 gennaio

Un Condominio ha chiesto al Fisco se, nel caso di specie,  condominio costituito da più fabbricati, è possibile che  i lavori  rientranti nel perimetro del Superbonus siano deliberati non già dall’assemblea condominiale nel suo complesso, bensì da separate assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi.

Ebbene, la risposta dell’Agenzia dell’Agenzia delle entrate è positiva.

Nello specifico, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito dalla legge, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.