La sostituzione dell’impianto termico rientra tra i lavori per i quali spetta il superbonus 110%.

 

Da qui, è lecito chiedersi se l’agevolazione riguarda la sola sostituzione dell’impianto o anche i lavori ad essa collegati quali i lavori di ripristino dell’intonaco e del pavimento.

 

Ebbene, proprio su tale punto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, M.E.F., ha rilasciato una specifica F.A.Q. che chiarisce tale passaggio.

 

Noi di investire oggi ti spieghiamo come sostituire l’impianto di riscaldamento beneciando del 110% anche per i lavori connessi alla sua installazione.

Il superbonus 110%: interventi agevolabili

 

Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti (D.L. 34/2020, art.119).

 

Per meglio intenderci, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Indicazioni specifiche sul bonus, sono state date dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°24/e 2020.

 

La detrazione si riporta in dichiarazione in 5 quote annuali di pari importo.

 

Ad esempio, nel 2020 sostengo una spesa di 50.000, alla quale corrisponde una detrazione pari a 55.000 €.

 

Da qui, la quota da riportare in dichiarazione, anno per anno e per 5 anni sarà pari a 11.000.

 

L’alternativa alla detrazione è lo sconto o la cessione.

Superbonus 110%: ambito soggettivo

Il superbonus 110% può essere riconosciuto a:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

La guida dell’Agenzia delle entrate sul 110% specifica che:

la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Superbonus 110%: La sostituzione dell’impianto termico

 

Possiamo richiedere il superbonus 110% anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,  sia sulle parti comuni condominiali sia sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.

 

Da qui, per gli edifici unifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

 

La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
In particolare, è agevolata l’installazione di impianti dotati:
  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;
  • collettori solari.

La sostituzione dell’impianto termico: i lavori collegati sono agevolabili

 

Fatta tale ricostruzione, è lecito chiedersi se con la sostituzione dell’impianto termico è ammesso il superbonus anche per i lavori collegati alla all’installazione dell’impianto.

 

Pensiamo ad esempio ai i lavori di ripristino dell’intonaco e del pavimento.

 

Ebbene proprio su tale punto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, M.E.F., ha rilasciato una specifica F.A.Q. che chiarisce proprio tale passaggio.

 

Infatti, come chiarito dal M.E.F., sono comprese tra le spese detraibili al 110%:

 

quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento).

Sulla base di quanto appena detto, oltre che al rifacimento del pavimento, anche i lavori di ripristino dell’intonaco rientrano nel superbonus 110%.

 

Ad ogni modo, le spese connesse devono essere individuate da un tecnico abilitato.