L’immobile di mia proprietà a breve sarà oggetto di lavori che rientrano sia nel superbonus 110% sia in quelli di ristrutturazione.

 

Quelli rientranti nel superbonus dovrei pagarli io e optare per la cessione, quelli che invece rientrano nella ristrutturazione sono a carico di mio padre. Lui vorrebbe beneficare della detrazione senza optare per la cessione del credito.

 

E’ possibile dividere le spese tra proprietario e familiare convivente ammettendo per l’uno la possibilità della cessione e per l’altro la detrazione?

Il superbonus 110%

Il superbonus 110% è stato introdotto con l’art.

119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

 

Il superbonus permette di scaricare dalla tasse il 110% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

 

Le spese devono essere sostenute nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2021.

Gli interventi agevolabili

Rientrano nel bonus al 110%, i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Ad esempio, la sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi trainati.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del superbonus 110%:

 

  • i condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Il superbonus 110% non spetta solo ai proprietari degli immobili sui quali sono effettuati i lavori agevolabili.

 

Infatti, come per le altre detrazioni, il bonus può essere richiesto da coloro che:

 

  • posseggono l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o
  • detengono  l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

 

Su tale ultimo punto, è necessario essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Cumulo con altre detrazioni: superbonus insieme alla ristrutturazione

Nella circolare n°24/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che laddove si effettuano interventi riconducibili a detrazioni diverse tra loro, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, si effettuano:

 

  • sia interventi ammessi al Superbonus 110% (ad esempio, il cd. cappotto termico),
  • sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia detraibili al 50% (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico),

 

il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni. A condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

 

Dunque i lavori effettuati, ristrutturazione e superbonus, vanno trattati separatamente. Anche la fatturazione dovrebbe essere separata.

 

Dunque:

 

 

L’opzione per lo sconto o la cessione

In alternativa alla detrazione del 110% , il contribuente può optare:

 

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.

Le ulteriori detrazioni cedibili

Oltre che il superbonus 110%,  la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda gli interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
  2. riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
  3. adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
  5. installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%.

E’ dunque ammessa anche la cessione sia del superbonus 110% sia del bonus ristrutturazione.

 

Per gli anni 2020 e 2021.

La risposta al quesito

Sulla base della ricostruzione fatta finora, è ammesso, come nel suo caso specifico, che il proprietario paghi e ceda la detrazione per i lavori rientranti nel superbonus 110% e il familiare convivente usufruisca della detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione dallo stesso pagati.

 

Infatti, può beneficiare del superbonus 110% o della detrazione per lavori di ristrutturazione anche il familiare convivente.

 

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n.

76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori (Circolare 24/e 2020).

Ad ogni modo, è necessario che:

 

  • i familiari siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese agevolabili;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

 

Anche il familiare convivente può cedere la detrazione.