L’adozione del modello unico CILA superbonus 110% ha semplificato le procedure autorizzative propedeutiche all’effettuazione dei lavori. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.

Il modello unico CILA superbonus 110%

Con il D.L. 77/2021,  decreto semplificazioni, è stato disposto che gli interventi rientranti nel Superbonus 110% con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

 Inoltre, la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001).

Da qui, si è resa necessaria l’approvazione di una documentazione abilitativa che rendesse pienamente operative le disposizioni di semplificazione di cui allo stesso decreto.

Ciò è avvenuto con il modello unico CILA. Modello predisposto dall’ANCI e Funzione pubblica, assieme ad Upi e Conferenza delle regioni, e poi approvato dalla Conferenza unificata.

Il modello deve essere utilizzato da tutti gli operatori, su tutto il territorio nazionale. Da utilizzare quale titolo abilitativo da presentare al Comune per dare il via ai lavori ammessi al superbonus.

L’asseverazione del tecnico è sempre necessaria

La semplificazione ha riguardato anche l’elaborato progettuale. Infatti, nel caso dei lavori ammessi al superbonus 110% con la CILA unica, l’elaborato progettuale da allegare consiste:

  • nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare;
  • se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.

Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all’art.

6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento, che può essere inserita direttamente nel modello unico.

Attenzione però. serve sempre l’asseverazione del tecnico. Infatti, quest’ultimo, nel modello unico CILA unica deve asseverare che, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.