Superbonus 110% e limiti di spesa in caso di immobili in comproprietà. Nel corso di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze, è stato chiarito un importante aspetto.

Superbonus e limiti di spesa per proprietari e comproprietari

Il superbonus 110% si applica anche ai lavori effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Per le persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Nel corso dell’edizione speciale di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini della verifica delle 4 unità immobiliari, in assenza di specifiche indicazioni della norma, le pertinenze non devono essere considerate, autonomamente anche se distintamente accatastate.

Ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari abitative e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

Nei fatti, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.

Superbonus 110% e limiti di spesa: niente vincoli per i lavori sulle parti comuni

Per gli interventi realizzati sulle parti non comuni, le persone fisiche possono beneficiare del superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari. Fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Proprio su tale ultimo passaggio c’è stato un chiarimento nel corso di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze.

Nello specifico, considerato il limite delle due unità immobiliari, è stato chiarito che:

  • la predetta limitazione delle due unità immobiliari non è correlata agli immobili oggetto degli interventi,
  • bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione.

Pertanto, nel caso di un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus 110% con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento.

L’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus 110%, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

Fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Nella prossima Legge di bilancio, potrebbero esserci delle novità anche sui limiti di spesa.

Noi di Investire Oggi vi terremo aggiornati.