Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali anche in ambito di controlli sulla cessione del credito superbonus 110, possono essere effettuati dalla Guardia di Finanza presso l’immobile destinato ad uso promiscuo? Quali autorizzazioni servono ai fini dei controlli? Quando parliamo di immobile a uso promiscuo, facciamo riferimento all’utilizzo di un immobile sia per abitazione sia per lo svolgimento dell’attività professionale o d’impresa. In questi casi, sono agevolate con il superbonus solo la metà delle spese sostenute.

Posto che l’altrà metà è riconducibile alla sfera professionale o d’impresa esclusa espressamente dalle agevolazioni superbonus.

In alcuni casi, l’immobile è a uso promiscuo anche se non c’è alcun ufficio.

Detto ciò,  la Guardia di Finanza ha risposto al suddetto quesito nel corso del 6° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili di ItaliaOggi.

I controlli sul superbonus e sulla cessione del credito

Prima di arrivare alla quesitone citata in premessa, è bene ricordare in quali casi c’è la decadenza dell’agevolazione. E quando anche il cessionario risponde di eventuali irregolarità del credito oggetto di cessione.

Ebbene, ex art.119 del DL 34/2020, la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione circa gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste dalla norma.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento.

Inoltre come da comma 5 bis:

le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità oppure omissione.

Sui cessionari ossia su chi rileva i crediti legati ai lavori superbonus o alti bonus edilizi, dunque imprese, banche, ecc., gli stessi rispondono insieme al contribuente di un’eventuale illegittimità del credito, solo in caso di dolo o colpa grave. Tale deroga vale soltanto per quei crediti rispetto ai quali vi è una documentazione completa, dunque: visti di conformità, asseverazioni e attestazioni ex art.121 del DL 34/2020.

I controlli della GDF sull’immobile promiscuo. E’ ammesso l’accesso presso l’abitazione?

In premessa ci siamo chiesti se la Guardia di Finanza possa effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche in ambito di controlli sulla cessione del credito superbonus 110,  presso l’immobile destinato a uso promiscuo.

La Guardia di Finanza ha risposto al suddetto quesito nel corso del 6° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili di ItaliaOggi.

Ebbene, la risposta fornita è stata la seguente:

L’accesso in locali adibiti, oltre che all’esercizio di attività economiche, agricole e professionali, anche ad abitazione (c.d. “uso promiscuo”), è consentito, oltre che sulla base dell’ordine di accesso, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Dunque, la risposta è positiva, la Guardia di Finanza può effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche in ambito di controlli sulla cessione del credito superbonus 110,  presso l’immobile destinato a uso promiscuo.