Il 7 febbraio sarà una data importantissima per il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi. Infatti, con il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, approvato di recente, il Governo ha bloccato le cessioni a catena dei bonus edilizi. In caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente; inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Tali vincoli non riguardano i crediti già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio.

Decreto Sostegni-ter. Il blocco alle cessione a catena dei crediti edilizi

Le norme in materia di opzioni di sconto in fattura e cessione dei bonus edilizi compreso il superbonus, stanno cambiando con una certa frequenza. Di certo, la situazione in cui si trovano le imprese e i contribuenti che intendono pianificare i lavori agevolati è una situazione di incertezza. Dapprima, il D.L. 157/2021, decreto Antifrode, ha previsto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione sulla congruità dei prezzi per tutti i bonus edilizi. Dunque non solo per il superbonus come era già disposto in precedenza. Poi la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha allentato un pò i paletti di tale ultimo decreto, prevedendo la non obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione per gli interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate).

Tale ultima novità si applica per le comunicazione di cessione/sconto in fattura  trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022. Anche se riferite a spese 2021.

Si vedano a tal fine le recenti FAQ  dell’Agenzia delle entrate.

La data del 7 febbraio tra vecchia e nuova normativa

Con il nuovo decreto Sostegni-ter, il Governo, interviene nuovamente in materia di cessione dei bonus edilizi compreso il superbonus.

Modificando l’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

In particolare viene disposto che:

  • in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente;
  • inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Il blocco alle cessioni successive alla prima, non riguarda i crediti già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio 2022. Infatti il testo finale dell’art.28 del D.l. 4/2022 dispone quanto segue:

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n.34/2020 ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Dunque, il credito che alla data del 7 febbraio (non è chiaro se siano ammesse anche le cessioni effettuate in data 7 febbraio) è già stato oggetto di cessione potrà essere ceduto un’ulteriore volta.

Di conseguenza, le novità sul blocco alle cessioni multiple del decreto Sostegni-ter, dovrebbero riguardare le comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito inviate tematicamente all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 7 febbraio 2022.