L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 656 del 5 ottobre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla misura del cosiddetto superbonus 110% per interventi su edifici unifamiliari in comproprietà con una persona fisica estranea al nucleo familiare. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito de contribuente

L’istante dichiara di essere comproprietario per la metà di un edificio.

Il Contribuente rappresenta, inoltre, che in tale edificio risiede anagraficamente ed ha dimora abituale insieme ai propri familiari; l’altro comproprietario per la metà è la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell’edificio.

Entrambi i comproprietari dell’immobile intendono realizzare interventi ammissibili al Superbonus 110%), le cui spese verranno sostenute al 50 per cento da ciascun comproprietario.

Ciò premesso, l’istante chiede all’agenzia delle entrate se, nonostante l’edificio sia in comproprietà con una persona fisica estranea al proprio nucleo familiare, possa fruire del Superbonus 110%.

Superbonus 110%, ok se i comproprietari appartengano a nuclei familiari differenti

L’Agenzia delle entrate risponde con esito positivo al quesito del contribuente.

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

In particolare, precisa l’Ade, ai fini dell’applicazione del superbonus 110%, l’edificio deve costituire una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati. Risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

In conclusione, l’stante potrà accedere al Superbonus in relazione alle spese dallo stesso sostenute per l’esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul “villino” di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio “nucleo familiare”.

 

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