Sia per gli interventi di risparmio energetico sia per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, il contribuente deve richiedere ai tecnici incaricati l’asseverazione superbonus 110 con la quale si attesta rispetto dei requisiti tecnici dei lavori effettuati nonchè la congruità delle spese sostenute.

Alla data del 31 dicembre, i lavori devono essere ultimati ovvero devono raggiungere almeno uno stato di avanzamento pari al 30%. Ciò vale se il contribuente  intende optare per lo sconto in fattura/cessione del credito superbonus 110, ex art.

121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Le asseverazione devono essere ottenute entro il 31 dicembre o è possibile andare anche oltre tale data?

Ecco quello che c’è da sapere.

Superbonus 110: al 31 dicembre SAL almeno del 30%

Per gli interventi ammessi al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu’ di due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Da qui, alla data del 31 dicembre, per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, sarà necessario che il SAL sia pari ad almeno il 30% dei lavori.

Superbonus anche con asseverazione tardiva?

Tra i vari adempimenti da rispettare ai fini del superbonus, il contribuente deve richiedere ai tecnici incaricati l’asseverazione con la quale si attesta rispetto dei requisiti tecnici dei lavori effettuati nonchè la congruità delle spese sostenute.

Le asseverazione devono essere ottenute entro il 31 dicembre o è possibile andare anche oltre tale data?

Il decreto asseverazioni, D.M. 6 agosto 2021, all’art.2 comma 7 dispone che:

l’asseverazione puo’ avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’art. 119, comma 13-bis del decreto rilancio.

In caso di stato di avanzamento lavori, l’asseverazione deve essere redatta sulla base dell’allegato 2 dello stesso decreto requisiti.

Venendo alle tempistiche da rispettare:

  • l’asseverazione e’ trasmessa all’Enea entro novanta giorni dal termine dei lavori,
  • nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

Molto probabilmente, il termine lavori conclusi può ricondursi anche al completamento di quello specifico stato di avanzamento lavori, SAL.

Ad ogni modo, un termine certo può essere individuato in base a quanto riportato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 8 agosto 2020. Tale provvedimento regola l’invio delle comunicazioni al Fisco con le quali lo si porta a conoscenza dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. In tale sede, è stato messo in evidenza che la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

Conclusioni

In sintesi, possiamo affermare che:

  • se il contribuente intende optare per lo sconto in fattura/cessione del credito superbonus 110, entro il 31 dicembre 2021, i lavori 2021 devono raggiungere almeno uno stato di avanzamento pari al 30% dell’intervento complessivo;
  • le asseverazioni superbonus 110 possono essere ottenute anche dopo il 31 dicembre 2021;
  • la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo 2022, comunque a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

Dunque, è opportuno rispettare puntualmente i suddetti adempimenti.