Il decreto semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021) ha stabilito che gli interventi (trainanti e trainati) che danno diritto al superbonus 110% rappresentano lavori di “manutenzione straordinaria” e come tali, ai fini della loro realizzazione, richiedono la sola presentazione al comune della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) come titolo autorizzativo alla loro esecuzione.

Superbonus 110%: come inviare la CILA al comune

LA CILA deve essere presentata al Comune competente (quello in cui si trova l’immobile oggetto dei lavori) anche per via telematica, per il tramite di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).

Il tecnico deve attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti.

Precisazione importante è che i lavori da superbonus 110% possono prendere il via solo dal momento in cui la CILA è presentata al comune.

Si decade dal superbonus 110%:

  • per mancata presentazione della CILA
  • in caso di lavori realizzati in difformità dalla CILA;
  • per assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere attestati nella CILA (vedi paragrafo successivo)
  • nell’ipotesi di non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie al superbonus.

Cosa deve indicare la CILA ai fini del bonus 110%

La CILA avente ad oggetto lavori da superbonus 110% deve attestare:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (come nel caso di titolo edilizio in sanatoria con riguardo all’edificio per il quale sia stata presentata l’istanza di condono edilizio)
  • ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Come si evince dalla guida sul superbonus predisposta dal Notariato, con l’imporre l’indicazione nella CILA degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, il legislatore ha inteso escludere, di fatto, dal beneficio tutti gli immobili totalmente abusivi realizzati dopo il 1° settembre 1967, ossia gli edifici costruiti dopo tale data in assenza del titolo abilitativo (anche in sanatoria).

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