Il bonus 110 è stato oggetto di continue proroghe. Il legislatore, in alcuni casi, impone, ai fini del beneficio, che i lavori siano ultimati entro un certo periodo di tempo o, comunque, che entro una certa data sia raggiunta una certa percentuale di lavori (SAL).

Ma cosa accade nel caso in cui, ad esempio, entra la data prevista i lavori siano finiti a tutti gli effetti ma manca ancora il certificato di agibilità e la comunicazione di fine lavori al comune? Quindi un cantiere che nei fatti è terminato ma che sulla carta resta ancora aperto perché ci son ritardi nei predetti adempimenti?

Il bonus 110 è perso oppure è comunque ammesso accedervi?

Le scadenze aggiornate del bonus 110

Attualmente, il bonus 110 presenta le seguenti scadenze

  • 31dicembre 2025, persone fisiche uniche proprietarie di edifici da 2 a 4 abitazioni ed eventuali pertinenze nonché Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, con le seguenti specifiche:
    • 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2023;
    • 70% per le spese sostenute nel 2024 (resta al 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove è dichiarato lo stato di emergenza)
    • 65% per le spese sostenute nel 2025 (resta al 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove è dichiarato lo stato di emergenza)
  • 30 giugno 2022 per persone fisiche con riferimento a lavori su unità unifamiliari oppure 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati interventi per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  • 30 giugno 2023, con estensione al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si raggiunge un SAL di almeno il 60%, per IACP e istituti similari nonché cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • stessa data del 30 giugno 2022 per associazioni sportive dilettantistiche.

Lavori finiti ma non comunicati

Detto ciò, con riferimento alla richiesta di chiarire se, entro il termine previsto, sia necessario che gli immobili abbiano l’agibilità a seguito della presentazione al comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico, il MEF, nell’interrogazione parlamentare del 29 marzo 2022, ha precisato che

tali requisiti non sono richiesti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, ma potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione.

Dal punto di vista pratico, una possibile strada per provare la fine lavori è quella di una domanda di accatastamento, ad esempio, con categoria F/4 ossia unità immobiliari già ultimate, ma non ancora definite dal punto di vista funzionale e strutturale, quindi per esempio un edificio i cui lavori sono già ultimati, ma riguardo al quale si deve ancora definire la costituzione dei vani.

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