Il superbonus 110% al centro dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021 (appuntamento annuale tra esperti del Sole24ore e Amministrazione finanziaria incentrato sulle ultime novità fiscali).

Tra le varie precisazioni, è degna di nota, quella che chiarisce la prevalenza della destinazione “residenziale” dell’edificio oggetto dei lavori che danno diritto al beneficio fiscale.

Quattro appartamenti in edificio con unico proprietario: novità nella legge di bilancio 2021

Per comprendere la portata del chiarimento è opportuno dover ricordare che, il superbonus 110% (introdotto dall’art. 119 del decreto Rilancio e successivamente oggetto di modifiche e proroga con la manovra di bilancio 2021), spetta per lavori (trainanti e trainati) effettuati su edifici “residenziali” posseduti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arte e professione.

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021, vi è quella di cui alla lett. n) comma 66, con cui il legislatore ammette il superbonus anche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (possibilità questa che era invece preclusa con il decreto Rilancio).

Prevalenza residenziale dell’edificio: chiarimenti superbonus 110% in Telefisco 2021

Nel corso di Telefisco 2021 è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se anche per quest’ultima novità resta valido il chiarimento già dato nella Circolare n. 24/E del 2020 (con riferimento al condominio) laddove l’edificio sia composto sia da appartamenti “residenziali” sia da appartamenti “non residenziali” (ad esempio uffici e locali commerciali).

L’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento espresso nel menzionato documento di prassi, in cui è detto che

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

e tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Potrebbero anche interessarti: