E’ lecito chiedersi se il compenso spettante all’amministratore di condominio per l’espletamento delle pratiche finalizzate al superbonus 110% possa essere considerato anch’esso quale onere detraibile.

Dunque, ci stiamo chiedendo, chi paga l’Amministratore di condominio? La spesa è ammessa al superbonus 110%?

Il superbonus 110% e le spese accessorie

Prima di arrivare ad analizzare se il compenso dell’amministratore per le pratiche del superbonus 110% rientra o meno nella spesa detraibile è necessario partire dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/E 2020.

In tale documento si prassi è stato chiarito che il superbonus 110% spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus. A condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Si tratta, in particolare:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi ecc.

Chi paga l’amministratore per le pratiche 110%?

In base a quanto detto finora, sono ammesse al superbonus 110% tutte le spese propedeutiche all’effettuazione dei lavori ammessi allo stesso superbonus. Compreso lo studio di fattibilità dei lavori.

In merito al compenso dell’amministratore di condominio per l’espletamento delle pratiche/adempimenti necessari ai fini del superbonus 110%, c’è da dire che, come confermato nella circolare n° 30/E 2020:

la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.

d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

L’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus. Tale compenso infatti non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio (fonte circolare 30/E).

In sostanza, il compenso dell’amministratore di condominio rimane a carico dei condòmini.