I soggetti che possono beneficiare del superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio sono ben individuati dallo stesso legislatore. Stiamo parlando della detrazione fiscale del 110% (da godere in 5 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte delle spese, fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di isolamento termico sugli involucri di edifici esistenti; di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; di interventi antisismici.

Questi lavori sono definiti “trainanti”.

La detrazione, ricordiamo, può essere goduta, anche per i classici interventi di efficientamento energetico (c.d. ecobonus); per installazione di impianti solari fotovoltaici; per installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Tuttavia, in questi casi è necessario che tali interventi (c.d. trainati) siano eseguiti congiuntamente insieme ad uno o più dei lavori trainanti.

In luogo della detrazione fiscale è, comunque, data possibilità al contribuente di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni operative per tale scelta ed ha definito il modello da utilizzare per la comunicazione dell’opzione con il Provvedimento dell’8 agosto 2020).

Superbonus 110%: chi sono i soggetti beneficiari?

Come anticipato, i soggetti che possono godere del superbonus 110% sono specificamente individuati dallo stesso decreto Rilancio (comma 9 art. 119 del decreto). Nel dettaglio si tratta:

  • del condominio;
  • delle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (per questi soggetti, il superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio condominiale);
  • degli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • delle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • delle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838;
  • delle Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Si tenga, tuttavia, presente che per i soggetti di cui al punto 3), ossia gli IACP, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Stessa cosa vale per il condominio nel quale la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituiti o enti.

Il superbonus 110% per le persone fisiche: in quali casi si applica

Tra i beneficiari del superbonus 110% rientrano anche “le persone fisiche” ma con la precisazione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.

Cosa significa tale affermazione?

Il chiarimento alla domanda è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, in cui si legge che:

Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)”.

In altre parole il superbonus 110% spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni (dunque, con partita IVA), ma solo per le spese sostenute per interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, quindi, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni (ossia diversi da quelli destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, arte e professione);
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Dunque, ad esempio, un soggetto proprietario di un fabbricato in cui questi esercita la sua attività di vendita di abbigliamento, non potrà godere del superbonus 110% per il cappotto termico fatto su questo edificio, ma potrà goderne per il cappotto eventualmente realizzato sulla propria abitazione “privata”.

La limitazione non si applica, tuttavia, con riferimento alle spese condominiali. Pertanto, se ad esempio, un soggetto è proprietario di un immobile uso ufficio in cui svolge la propria attività di avvocato e tale immobile è ubicato all’interno di un condominio, questi non potrà godere del superbonus per i lavori fatti su tale immobile ma per contro potrà beneficiare del superbonus per gli eventuali lavori fatti sulle parti comuni condominiali.

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