La cessione del Superbonus 110% può essere effettuata anche in favore dei contribuenti forfettari che possono utilizzare il credito ceduto per compensare l’imposta sostitutiva versata da chi è nel regime forfetario. Ecco come cedere il credito in favore dei contribuenti forfettari.

La cessione del superbonus 110%

Per tutti i bonus edilizi afferenti lavori con spese pagate nel 2020 e nel 2021, il contribuente può optare, in luogo della detrazione, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale possibilità riguarda anche il bonus ristrutturazione e il superbonus 110%.

In tale ultimo caso, l’opzione per cessione o sconto si estende anche alle spese sostenute nel 2022.

Cessione anche in favore dei contribuenti forfettari

La cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta ( da sconto o cessione) può essere effettuata anche in favore dei contribuenti in regime forfettario. Il forfettario può utilizzare il credito d’imposta anche per pagare l’imposta sostitutiva dovuta da chi opera nel regime forfettario. A tal fine, con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, sono stati  istituiti i codici tributo per consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione in F24. Esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura superbonus 110% e altre detrazioni.

I codici tributo che dovrà utilizzare il contribuente forfettario sono i seguenti:

  • 6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”
  • “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.