La norma che disciplina la cessione o lo sconto in fattura per i vari bonus casa, superbonus 110, bonus ristrutturazione ecc, è l’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Tale norma prevede delle sanzioni piuttosto pesanti in caso di violazione del requisiti di accesso al superbonus 110.

Il superbonus 110%

L’Agenzia delle entrate procede alla verifica documentale dei requisiti che danno diritto alla detrazione.

In primis, il soggetto che risponde al Fisco per eventuali violazioni riscontrate nel corso dei controlli sul Superbonus 110, è il contribuente che ha optato per la cessione o lo sconto in fattura.

Questo dice la norma. Ma non è sempre così.

Solo per il superbonus 110, è disposto che, in caso di:

  • violazioni leggere ossia meramente formali, se queste non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non implicano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;
  • violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti sono rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Superbonus 110: casistiche in cui l’impresa risponde al Fisco

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al superbonus 110, in base all’articolo 121, comma 5, decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate provvede:

  • al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa,
  • maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 197315, e
  • della sanzione per omesso o tardivo versamento di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 199716.

I fornitori e i cessionari, rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta da superbonus 110 in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Attenzione, in caso di utilizzo di utilizzo di un credito inesistente, è previsto che l’atto di recupero possa essere emesso entro l’ottavo anno successivo a quello di relativo utilizzo.

Difatti, l’Agenzia delle entrate può effettuare verifiche sull’utilizzo del credito ceduto (o da sconto in fattura) fino all’ottava anno successivo.

Nel caso di concorso nella violazione, oltre all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della somma detratta e dei relativi interessi. In altre parole, il fornitore/cessionario rispondono solidalmente:

  • della sanzione (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, sanzione crediti inesistenti);
  • della detrazione illegittimamente operata e
  • dei relativi interessi (ai sensi dell’articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio).

Considerata la complessità della norma, le società assicurative stanno proponendo nuove polizze ai propri clienti proprio a copertura di eventuali sanzioni sul superbonus 110.