Sono ammessi a godere del superbonus 110% anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del TUIR, ossia:

  • coniuge (anche componente dell’unione civile);
  • parenti entro il terzo grado;
  • affini entro il secondo grado.

Esempio

L’immobile oggetto dei lavori da superbonus 110% è di proprietà della moglie mentre la spesa è pagata dal marito.

Tra i beneficiari, inoltre vi rientrano anche i conviventi di fatto (c.d. more uxorio), purché la convivenza di fatto risulti all’anagrafe comunale.

La casa al mare della moglie: superbonus 110% per il marito solo se sfitta

Tuttavia, nell’esempio di cui sopra, affinché possa il marito godere del beneficio fiscale, è necessario che siano rispettati determinati requisiti, tra cui quello secondo cui

“le spese sostenute devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale potenzialmente può esplicarsi la convivenza”.

Ciò sta significando, che il marito può godere del superbonus 110% per i lavori pagati sull’immobile di proprietà della moglie solo se questo immobile (anche se non è quello in cui si svolge effettivamente la “convivenza”) sia a disposizione del nucleo familiare.

Si pensi, ad esempio, alla casa al mare o in montagna, oppure qualsiasi altra seconda casa.  Il beneficio fiscale, spetterà al marito solo se l’immobile è sfitto.

Oltre alla condizione appena illustrata, affinché il marito possa godere del beneficio, è altresì necessario che la spesa dei lavori sia effettivamente da questi sostenuta (i documenti di spesa ed i bonifici di pagamento devono essere ad esso riconducibili) e che la convivenza deve sussistere alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.

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